Docente rifiuta vaccino, può partecipare al concorso ordinario?
Concorso ordinario secondaria bandito con DD n. 499 del 21 aprile 2020 e modificato con Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: citiamo questo perché è l’unico, al momento, per il quale attendiamo il calendario delle prove e l’unico per il quale si renderanno necessarie misure per lo svolgimento in sicurezza.
Non sappiamo ancora quale sarà in concreto la situazione epidemiologica durante lo svolgimento delle prove, ma poiché esse occuperanno un periodo di tempo abbastanza lungo, trattandosi di numerose classi di concorso e alcune di esse con numero elevato di domande, al momento ragioniamo in base a quanto prevede la normativa attuale.
Cosa dice il Decreto sul concorso
Con la modifica al bando originario del concorso ordinario per la secondaria per la prima volta la certificazione verde entra nel decreto.
Il Decreto n. 25 del 3 gennaio 2022 art. 4 comma 2 afferma infatti “2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame”
Qual è la certificazione verde C19 richiesta?
In questo ci viene in aiuto la TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO aggiornata al 3 febbraio 2022
In zona bianca, gialla, arancione l’accesso alle prove è consentito con GREEN PASS BASE: vaccinazione, guarigione, tampone (va da sè che il green pass rafforzato è valido a tutti gli effetti). I tamponi considerati validi sono test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti. La validità del green pass da guarigione è di 6 mesi.
Cosa cambia rispetto ai precedenti concorsi
Alcuni docenti precari ma anche di ruolo si chiedono come l’introduzione dell’obbligo vaccinale con il DL 172/2021 trasformato nella legge n.3 del 21 gennaio 2022 per il personale scolastico possa influire sulla partecipazione al concorso. Negli ultimi concorsi (concorso straordinario per il ruolo e ordinario infanzia e primaria) non c’era ancora l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, o perlomeno per le prove svolte a dicembre era stato introdotto da poco).
Il personale che non ha aderito all’obbligo si trova adesso sospeso (la sospensione dura max fino al 15 giugno 2022) e non può svolgere la prestazione lavorativa a scuola. Ricordiamo che la sospensione scatta non solo per la prima dose, ma anche se non si conclude il ciclo vaccinale primario o non si completa con la terza dose di richiamo. E sono soprattutto i docenti che devono ancora sottoporsi a questa dose a scriverci, nutrendo numerosi dubbi in merito.
Ricordiamo che l’art. 2 del DL afferma “2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.”
Quindi l’obbligo vaccinale (o il rientro in servizio dopo guarigione) costituisce al momento il requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nell’ultima rilevazione del 22 gennaio 2022 il personale sospeso (quindi non solo docenti ma anche personale ATA e Dirigente) è meno dell’1% della vasta platea complessiva.
Dove si svolgeranno le prove del concorso ordinario
Come per i precedenti concorsi, le prove si svolgeranno nelle sedi scolastiche che hanno aderito alla richiesta del Ministero e sono attrezzati di laboratori informatici efficienti che possano garantire lo svolgimento della prova senza intoppi tecnici.
Si tratta delle stesse scuole in cui si sono svolte le prove scritte del concorso infanzia e primaria tra il 13 e il 21 dicembre 2021 (e anche in più, se necessario). Gli abbinamenti sedi /candidati saranno pubblicati dall’USR di riferimento almeno quindici giorni prima rispetto alla singola prova.
Il candidato, che ha presentato domanda entro il 31 luglio 2020 e si trova negli elenchi pubblicati dall’USR (o ammesso con riserva in seguito a procedimento giurisdizionale) entra nella scuola in cui si svolgono le prove scritte come cittadino, non come insegnante. La sospensione in atto riguarda esclusivamente la prestazione lavorativa per la quale è stato assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
E i candidati over 50?
Per loro l’obbligo vaccinale non è legato (solo) alla professione, ma all’età. Esso è stato introdotto dalla legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” tuttavia l’inosservanza all’obbligo comporta sì la sospensione (dal 15 febbraio 2022) e una sanzione amministrativa comminata dall’Agenzia delle Entrate. Nulla a che vedere con la partecipazione ai pubblici concorsi.
L’inadempimento al Decreto non toglie infatti i diritti civili di cui gode il libero cittadino.
Assunzioni in ruolo
Augurandoci che le assunzioni da concorso ordinario secondaria possano avvenire dal 1° settembre 2022, non sappiamo ancora quali regole saranno stabilite per la presa di servizio il 1° settembre e in generale per l’accesso alle attività lavorative nell’anno scolastico 2022/23.