Docente rientra in servizio dopo il 30 aprile, guida con precisazioni utili

Come ogni anno, si moltiplicano le richieste di chiarimenti sulle questioni relative al rientro in servizio dopo il 30 aprile dei docenti assenti per almeno 150 giorni continuativi, in particolar modo in relazione al rapporto di lavoro del docente supplente del titolare. Facciamo chiarezza sul tema, fornendo precisazioni anche sul calcolo dei giorni, sul servizio contemporaneo in classi terminali e non, e sul rientro in servizio del personale docente a tempo determinato.
La continuità didattica
Per ragioni di continuità didattica, intesa come principio di salvaguardia dell’effettività del diritto all’istruzione di alunni e studenti che sarebbe pregiudicato dal ricambio dei docenti, l’art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 disciplina il caso del docente assente per un lungo periodo continuativo che rientri in servizio dopo la data del 30 aprile.
La disciplina
L’art. 37 stabilisce che: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
La continuità dell’assenza
La norma richiede quale requisito imprescindibile la continuità dell’assenza del titolare: il periodo o i periodi di assenza non devono essere interrotti dal rientro in servizio effettivo del docente.
Attenzione: si considera interruttivo della continuità anche il rientro in servizio e/o in disponibilità anche di un solo giorno. Facciamo un esempio: se il docente non copre con assenza il periodo del 5-6 gennaio, pur in assenza di attività didattica in quanto trattasi di giornata prefestiva e festiva, la continuità dell’assenza viene pregiudicata. Pertanto il conteggio dei 150 giorni ripartirà da capo.
Il calcolo delle giornate di assenza
Il calcolo dei 150 giorni (si riducono a 90 per le classi terminali dei cicli di studio: terzo anno di scuola secondaria di I grado e quinto anno di scuola secondaria di II grado) deve prendere in considerazione tutti le tipologie di assenza previste da leggi, regolamenti e CCNL: malattia, permessi, congedi, aspettative, ferie, etc.
Il calcolo si effettuerà a ritroso, a partire dal giorno di rientro in servizio, indipendentemente dalla tempistica normativa del 30 aprile: quest’ultima serve solo come limite a partire dal quale si applica quanto previsto dall’art.37.
In proposito si segnala l’Orientamento applicativo dell’ARAN SCU_101 dell’11 ottobre 2016, che qui si riporta integralmente: “dalla dizione letterale della norma (l’art.37) si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.”
Il contratto di lavoro del supplente
Il contratto di lavoro, in origine avente un termine di scadenza fissato con l’assenza del titolare, dovrà essere prorogato fino agli scrutini e le valutazioni finali, senza alcuno stacco contrattuale.
Sarà onere del Dirigente scolastico, per il tramite della segreteria scolastica, procedere al calcolo dei giorni di assenza e, di conseguenza, effettuare la proroga contrattuale.
Assenza del personale a tempo determinato
La disciplina dell’art. 37 si applica anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al:
- 8 giugno;
- 30 giugno;
- 31 agosto.
In tali casi, è bene fare attenzione ai limiti delle assenze previste per il personale a tempo determinato (si pensi al ridotto periodo di comporto per malattia, al calcolo delle ferie, etc.)
Precisazioni sul servizio prestato in concomitanza in classi terminali e non
Ove il docente titolare abbia un orario settimanale articolato su diverse classi, terminali e non, visto il diverso numero di giorni di assenza (150 e 90) necessari previsto dall’art.37, si dovrà eseguire il calcolo per ciascuna classe.
Pertanto, ove maturi almeno 90 giorni di assenza continuativa per le classi terminali, scatterà la proroga al supplente. Ne serviranno 150 per le classi non terminali: ove non fossero maturate, al rientro in servizio non si applicherà l’art.37 per tali classi.
È dunque pacifico che si possano verificare “sfasamenti” per cui il docente titolare riprenda servizio effettivo nella classe non terminale, mentre il contratto del supplente venga prorogato per le ore di insegnamento nelle classi terminali per garantirne l’esigenza preminente di continuità didattica.