Docente presente di mattina e assente il pomeriggio in cui c’è Collegio docenti. Come si giustifica

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La possibilità per i docenti di fruire di permessi orari solo per impegni pomeridiani può essere materia di contrattazione integrativa? La risposta è affermativa.  Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da “ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici” (art. 29 CCNL 2007).

Rientrano in questo ambito le attività “a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

A tal proposito, è giunto in redazione un quesito riguardante l’eventuale fruizione di permessi orari in caso di assenza dagli impegni pomeridiani.

Permessi in concomitanza delle attività funzionali

Scrivo in qualità di componente RSU del mio istituto per sottoporre una questione che non mi è chiara e che vede noi componenti RSU in disaccordo. Nella nostra scuola, una secondaria di secondo grado, è emersa la difficoltà per alcuni docenti che si trovano a doversi assentare in occasione di riunioni o impegni pomeridiani. La Dirigente chiede ai docenti che non possono essere presenti, in caso di impegni personali o familiari che impediscano la partecipazione, di chiedere un giorno di permesso in base alle motivazioni. Qualche docente ha lamentato il fatto di dover necessariamente rinunciare alle ore in classe, prendendo il giorno completo, quando l’impegno è solo pomeridiano. Tra l’altro a volte capita che dopo la mattinata lavorativa, un imprevisto di salute o familiare potrebbe comunque compromettere la partecipazione agli impegni pomeridiani.

Un mio collega, parte della RSU, sostiene che la possibilità di stabilire delle modalità di fruizione di un permesso relativo all’impegno pomeridiano e rispettivo recupero sia materia di contrattazione integrativa d’istituto, mentre io e l’altra collega, sempre RSU, no. Chi ha ragione?

La possibilità per i docenti di fruire di permessi orari solo per impegni pomeridiani può essere materia di contrattazione integrativa? E quali sarebbero i riferimenti normativi relativi?

Le attività collegiali

Prima di entrare nel merito della questione, è doveroso chiarire in che modo sono articolate le attività a carattere collegiale. Sempre secondo l’art. 29 del CCNL/2007 (c. 3), le attività che interessano i docenti si distinguono in:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.Come si può notare, per le attività alla lettera a) e b) è fissato un monte ore annuale pari a 40+40.

Per gli scrutini e gli esami, lettera c), non è invece previsto alcun limite.

Cosa prevede il CCNL/2007 sui permessi brevi?

Il CCNL/2007 già menzionato tratta la disciplina dei permessi brevi all’art. 16 c. 1, che recita: Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi brevi sono riferibili solamente all’orario di lezione

Analizzando il testo, emergono alcuni punti salienti:

  • i docenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, possono chiedere permessi brevi per motivi personali;
  • i permessi brevi sono attribuiti a domanda;
  • possono essere richiesti per una durata pari alla metà dell’orario giornaliero: ergo, chi ha 2 o 3 ore di servizio potrà chiedere un’ora di permesso; chi ne ha 4 o più potrà arrivare a chiederne 2, che sono il massimo consentito. Chi si ritrova (caso ovviamente da scongiurare) ad avere una sola ora di servizio non può richiedere per quella giornata il permesso breve;
  • i permessi brevi per i docenti si riferiscono a orari di lezione.

Ed è questo il punto cruciale da cui partire per rispondere al quesito di partenza.

Le ore di permesso breve considerano solamente il servizio prestato nelle attività di lezione.

L’orientamento dell’ARAN

Ciò è confermato dall’orientamento CIRS98 dell’ARAN. Di seguito il parere.

Il permesso breve di cui all’art. 16 del CCNL Scuola del 29.11.2007 deve essere calcolato sul solo orario di lavoro (inteso unicamente come orario di lezione) che il docente interessato presta nel giorno richiesto o anche sulle ore prestate per il Collegio dei docenti “Attività funzionali all’insegnamento”?Ai sensi dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: “…brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento……”

Inoltre, l’art 28, comma 5, del CCNL 29/11/2007 precisa che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è di 25 ore nella scuola dell’infanzia, di 22 ore nella scuola elementare e di 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, sempre nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.

Tali ore sono le ore di insegnamento e sono quelle a cui fa riferimento l’art. 16, comma 1, con la dizione “i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione …” e, ai fini del calcolo dei permessi brevi “…per il personale docente il limite (cfr. dei permessi brevi) corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento”.

Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti che rientrano nel monte ore previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a) concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti.

Tali attività sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

Pertanto, le stesse non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.L’infungibilità delle ore per attività funzionali con ore di insegnamento

Come da parere dell’ARAN, dunque, le ore per le attività collegiali non possono rientrare tra le casistiche per cui è possibile richiedere un permesso breve.

Ciò è rilevabile anche con la previsione di cui all’art. 16 c. 3 del CCNL/2007:Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.Il contratto collettivo nazionale specifica che le ore vanno recuperate entro due mesi e che ciò deve avvenire in via prioritaria per le sostituzioni orarie o per attività di natura didattica, con precedenza nella classe in cui si doveva prestare servizio, proprio al fine di salvaguardare il monte ore della disciplina a beneficio degli studenti.

Pertanto, è ancora più marcato l’aspetto legato all’attività didattica.

Non c’è invece alcun riferimento alle attività funzionali, anche perché sorgerebbe il problema dell’infungibilità delle ore.

Recuperare una lezione con un’altra attività didattica ha senso, ma in quale altro modo è possibile recuperare un’assenza ad una delle riunioni collegiali?

Svolgere un’attività didattica a recupero di una mancata partecipazione ad un’attività funzionale non è praticabile, in quanto trattasi di attività di natura differente, essendo appartenenti a due categorie diverse.

Dunque, l’eventuale pratica, anche abbastanza diffusa, con cui le ore di assenza dalle riunioni collegiali possono essere far recuperate con ore di lezione o attività didattica è da escludere.

Ulteriori precisazioni sui permessi brevi

A corredo, va precisato che un docente non può richiedere durante un anno scolastico un numero di ore di permesso breve superiore a quello del suo orario di insegnamento.

Di regola, per i docenti della scuola per l’infanzia sono disponibili 25 ore, per la primaria 24 ore e per la secondaria 18 ore.Inoltre, il permesso può essere accordato subordinatamente alla possibilità della sostituzione con personale in servizio (art. 16 c. 5 CCNL/2007).

Il vuoto a livello nazionale

Dunque, al netto di questa panoramica, il docente che deve assentarsi da una seduta pomeridiana non può far altro che richiedere un permesso per l’intera giornata, sia esso un giorno di ferie durante l’attività didattica o una giornata di permesso retribuito per motivi personali e familiari.Il nodo riguarda l’attività mattutina: infatti, secondo quanto esposto nella domanda di partenza, alcuni docenti potrebbero regolarmente svolgere l’orario curricolare, avendo come “ostacolo” solamente la partecipazione alle riunioni pomeridiane. Inoltre, si aggiunge anche l’ipotesi in cui l’impedimento possa avvenire tra l’orario mattutino e gli impegni previsti al pomeriggio.

Purtroppo, c’è un vuoto, in quanto questa casistica non è stata affrontata dai vari CCNL susseguitisi nel tempo. Secondo quanto esposto, infatti, non vi è alcun riferimento che riguardi l’assenza dalle riunioni degli organi collegiali e, più in generale, dalle ore previste all’interno delle attività funzionali all’insegnamento.

La risposa al quesito: sì, la contrattazione integrativa può intervenire

Essendo l’assenza in oggetto atipica, è auspicabile una regolamentazione ben precisa all’interno della contrattazione integrativa d’istituto, evitando recuperi di ore non corretti.

Tornando alla domanda di partenza, dunque, la risposta è affermativa: è la contrattazione integrativa di istituto a poter prevedere dei meccanismi di recupero delle ore di assenza dalle attività funzionali.

Di seguito alcuni suggerimenti validi per poter recuperare le eventuali assenze pomeridiane senza utilizzare giorni di ferie o permessi retribuiti

  • le assenze dalle attività funzionali possono essere recuperate con attività di natura organizzativa, in coerenza con il dettato dell’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, art. 28 del CCNL 2016/18 e dell’art. 1 c. 83 della legge n. 107 del 2015
  • le assenze dalle attività funzionali documentate con certificato medico possono non essere recuperate, a patto che siano state svolte le ore mattutine di lezione (orientamento ARAN n. 819).

Orientamento ARAN n. 819

Per completezza, si riporta l’orientamento ARAN relativo all’ultimo punto.

Un dipendente ha reso regolarmente la prestazione lavorativa dovuta per tutto l’orario previsto in relazione ad una determinata giornata.Successivamente, dopo aver timbrato l’uscita, si è recato dal proprio medico che ha certificato, secondo le vigenti disposizioni legislative, una malattia con una prognosi di 5 giorni a decorrere, come data di inizio della patologia, dal giorno stesso in cui il dipendente aveva comunque lavorato, prima di recarsi allo studio medico.Quale disciplina si deve applicare? Il dipendente ha diritto al recupero dell’intera giornata lavorativa che risulta coperta dal certificato di malattia?Relativamente alla particolare problematica esposta si ritiene utile precisare quanto segue:

a) in ordine al valore della certificazione rilasciata dal medico competente in occasione di malattia insorta in una giornata nell’ambito della quale il lavoratore, al mattino, ha già reso, regolarmente ed integralmente, la propria prestazione lavorativa, si rinvia alle indicazioni ricavabili dalla sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 6.2.1988, n. 1290, secondo “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …”;

b) poiché il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non contiene alcuna “contraria ed espressa indicazione” il certificato medico copre la mancata prestazione lavorativa (senza alcun recupero delle ore non lavorate) in quei casi in cui il dipendente abbia lavorato solo per una parte della ordinaria giornata lavorativa; in tale ipotesi, la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare a sua volta le ore lavorate;

c) alla luce delle medesime indicazioni sopra riportate della Cassazione, nel caso concreto, invece, se il dipendente ha già reso effettivamente la propria prestazione lavorativa, essendo la malattia insorta e certificata successivamente, non vi è alcuna mancata prestazione lavorativa da coprire
con il certificato medico; pertanto, non si comprende che cosa lo stesso debba recuperare, essendo stato in quel giorno regolarmente in servizio;

d) infatti, non sembra possibile considerare il dipendente in malattia il giorno in cui lo stesso ha già terminato gli obblighi di lavoro nei confronti dell’amministrazione; si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie, la data di emissione del certificato e la prognosi avranno decorrenza lo stesso giorno (sentenza della Cassazione n.1290 del 6.2.1988), ma il datore di lavoro pubblico considererà l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza dal servizio;

e) proprio perché il dipendente ha reso regolarmente la propria prestazione lavorativa, e quindi, non vi è stata alcuna effettiva assenza per malattia nel giorno in questione, si ritiene anche che non vi siano i presupposti per l’applicazione delle previsioni dell’art.71 del D.L.n.112/2008.

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