Docente precario ha diritto a Carta docente, ma non sempre basta vincere per ottenerla

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Oramai si è letteralmente perso il conto delle sentenze positive dei docenti precari che avranno il sacrosanto diritto di vedersi riconosciuta la carta docente. Ma come abbiamo commentato nel tempo non sempre basta vincere in Tribunale per ottenere un diritto, ma si è costretti a ricorrere nuovamente alla giustizia per conseguire l’ottemperanza della sentenza che a volte il Ministero non esegue

Il fatto
Con ricorso una docente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del 2023 che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e quindi per un importo complessivo di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con memoria di mero stile. Per il TAR il ricorso ovviamente non poteva che essere accolto.

Si devono ottemperare le sentenze a favore dei lavoratori sulla carta docente
Il TAR della Liguria con sentenza N. 00392/2024 rileva che constatati l’assenza – nel merito – di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Sussistono, per il TAR, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza. Ma ha anche previsto una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, condannando altresì l’amministrazione anche alle spese legali per una spesa superiore all’importo spettante alla docente per la carta in questione. Questo è .

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