Docente precaria scivola in fondo alle Gps, otto anni di supplenze non considerate. Anief: il giudice di Paola “bacchetta” l’amministrazione e la colloca nella corretta posizione di graduatoria
Gli errori del sistema informatico che gestisce le graduatorie del personale precario della scuola continuano a mietere tante “vittime”: per difendersi, però, docenti e personale Ata hanno sempre la possibilità di ricorrere in Tribunale attraverso il sindacato.
Così ha fatto un’insegnante che si è vista sottrarre dalle Graduatorie provinciali delle supplenze ben otto annualità di servizio: la docente ha presentato reclamo all’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, senza però ottenere alcun risultato; quindi, assistita dai legali Anief, ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Paola per chiedere la corretta “attribuzione del punteggio per titoli di servizio nella scuola statale relativo agli aa.ss. 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e conseguentemente correggere il suo punteggio e la sua posizione anche nelle graduatorie di circolo e di istituto, con vittoria delle spese di lite con distrazione”.
Il giudice ha dapprima verificato la negligenza operativa “dell’USP di Cosenza”, il quale “a seguito della proposizione del reclamo e della successiva richiesta di rettifica (cfr. all. 7 ricorso), avrebbe dovuto procedere con una verifica di conformità tra i titoli risaltanti nella domanda proposta telematicamente e quelli effettivamente posseduti da parte ricorrente”. Nella sentenza, inoltre, viene ricordato che la “modalità di partecipazione” per via telematica ai fini della collocazione in graduatoria “è volta a semplificare ed accelerare la procedura ma non fa venir meno il dovere dell’amministrazione di svolgere un’attività istruttoria corretta e completa (T.A.R. Veneto sez. I, nn. 1418/2016 e 144/2017)”. Risulta pertanto grave che, a seguito della “disfunzionalità telematica”, l’Amministrazione scolastica non abbia “svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio”.
Il ricorso Anief contro l’errato punteggio nelle Gps, quindi, ancora una volta ha avuto un esito favorevole. “Questa sentenza dimostra quanto sia importante fare sempre attenzione a come l’amministrazione scolastica tratta di dati dei suoi dipendenti: i sistemi informatici non sempre sono puntuali nella formazione delle graduatorie, come è accaduto anche con l’assegnazione delle supplenze e delle immissioni in ruolo, con gli algoritmi cosiddetti ‘impazziti’ che hanno portato a centinaia di chilometri da casa tanti precari e neo assunti che invece potevano tranquillamente rimanere nelle loro province di appartenenza, vicini ai loro affetti. Diventa quindi fondamentale chiedere al sindacato, in caso di errore, chiarimenti su come e cosa fare: se vi sono i presupposti, quindi, si procede con il ricorso in Tribunale”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PAOLA
“Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. Dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione – ATP di Cosenza; 2. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di XXXX XXXXX alla rettifica del punteggio ad essa attribuito nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Cosenza, prima fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, con riconoscimento del punteggio relativo a tutti i periodi di servizio svolto nella scuola statale negli aa.ss. 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla correzione del punteggio e della posizione della ricorrente assegnati nella GPS e nelle graduatorie di Circolo e di Istituto;
3. Condanna il Ministero dell’Istruzione – ATP di Cosenza, in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di XXXX XXXXX delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.304,00 (di cui €1.615,00 per il procedimento cautelare ed €3.689,00 per il merito) a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Ida Mendicino dichiaratisi anticipatari ex art 93 c.p.c.”.