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Docente potenziamento posto comune, supplenze fino a 10 giorni anche su sostegno?

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Il docente curricolare, assegnato su posto di potenziamento, può supplire un collega temporaneamente assente su posto di sostegno?

Supplenze sino a 10 giorni

Così leggiamo nell’articolo 1/85 della legge n. 107/2015 e nell’art. 13/16 nell’OM 112/2022:

  • Legge 107: Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
  • OM 112/2022: Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Dunque, il dirigente scolastico, tenuto conto degli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, può sostituire, per le supplenze sino a 10 giorni, il personale temporaneamente assente con docenti dell’organico dell’autonomia, generalmente quelli impiegati su potenziamento. Tale disposizione è stata poi ulteriormente chiarita nel CCNL 2016/18 e ripresa nell’articolo 43/11 del CCNL 2019/21, che specifica quali sono le attività di potenziamento e quando è possibile impiegare le relative ore per supplenze sino a 10 giorni.

CCNL 2019/21

Così leggiamo nel succitato art. 43/11 del CCNL 2019/21:

L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Solo le eventuale ore non programmate (per le attività di potenziamento) nel PTOF, quindi, possono essere impiegate per le supplenze sino a 10 giorni. La disposizione contrattuale, con l’espressione “… l’eventuali ore non programmate nel PTOF …” evidenzia implicitamente che i posti di potenziamento vanno destinati all’ampliamento dell’offerta formativa e alle attività organizzative e che la mancata programmazione di tali attività è un fatto residuale.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di scuola primaria. Nell’ambito del mio orario di servizio, mi sono state attribuite n°2 ore di potenziamento che, normalmente, presto in sostituzioni su classi diverse dalla mia e per la sostituzione di docenti assenti. In una delle sostituzioni mi è stato chiesto di “supplire” docenti di sostegno di classi diverse dalla mia, su alunni che non conoscevo e che non mi conoscevano. Chiedo: cosa prevede a riguardo la normativa e se possa chiedete un ordine di servizio per espletare un compito che non mi competa. Ringraziò anticipatamente

La normativa, come sopra illustrato, permette la sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti con docenti dell’organico dell’autonomia, in genere i docenti di potenziamento, tuttavia va rispettata la suddetta disposizione contrattuale di cui all’art. 43/11 del CCNL 2019/21, secondo cui solo le ore eventualmente non programmate nel PTOF vanno destinate alle supplenze in esame.

Quanto ai titoli necessari, il Ministero ha fornito dei chiarimenti in merito, con nota n. 38905/2019, indicando che tali supplenze possono essere svolte se si è in possesso del titolo di studio d’accesso: così un docente abilitato per la scuola dell’infanzia e primaria, titolare nella primaria, potrà svolgere supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia; analogamente un docente della secondaria di primo grado, può svolgere supplenze nella scuola primaria, se in possesso del titolo di studio d’accesso.

Quanto al sostegno, il titolo richiesto per l’accesso ai posti di sostegno è la specializzazione. Vero è che le supplenze su sostegno da GPS e GI vengono assegnate anche a docenti senza titolo e che la lettrice è in possesso del titolo di studio d’accesso al grado di istruzione in questione, ma è altrettanto vero che trattasi di scelta volontaria e che l’insegnamento su posto di sostegno necessita di competenze specifiche e che il titolo d’accesso è la specializzazione.

Pertanto, le supplenze sino a 10 giorni su posto di sostegno non vanno coperte con personale dell’organico dell’autonomia sfornito di titolo di specializzazione.

Quanto alla richiesta dell’ordine di servizio, generalmente, in caso di sostituzione dei colleghi assenti, le stesse non vengono assegnate verbalmente, ma il docente firma per accettazione della supplenza.

Pertanto, qualora non si voglia effettuare una supplenza perché non spetta, non si deve firmarne l’accettazione, quindi avanzare per iscritto le proprie rimostranze e, a tal punto, il dirigente potrà fare o meno l’ordine di servizio; nel caso lo faccia, il docente è tenuto ad ottemperare, a meno che la sua esecuzione non comporti la violazione di leggi penali o amministrative evidenti (ma non è questo il caso). Dopo di ciò, si può agire sindacalmente.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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