Docente perdente posto trasferito d’ufficio: quando può essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità

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Il docente perdente posto, trasferito a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato istanza, può chiedere l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità. Condizioni.

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Come emerso dagli ultimi incontri tra Ministero e OO.SS., il CCNI 2019/22 dovrebbe essere prorogato anche per le operazioni relative all’a.s. 2023/24, presentando qualche importante novità. Pertanto, tutti i docenti di ruolo potranno presentare, ricorrendone i previsti motivi, la domanda di assegnazione provvisoria, come anche gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano superato l’anno di prova (ed è questa una novità).

Quanto alle utilizzazioni, ricordiamo che:

  •  riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi;
  • sono disposte generalmente a livello provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
  • possono essere disposte in una provincia diversa da quella di titolarità, esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso nella provincia di appartenenza da parte del richiedente.

Utilizzazione

Nello specifico, la domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Soprannumeri

Come sopra riportato e come leggiamo nel CCNI, tra le categorie di personale che possono chiedere l’utilizzazione vi sono:

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.

Dunque, il personale individuato quale soprannumerario può chiedere l’utilizzazione, indicando come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, purché ricorrano le seguenti condizioni (tutte):

  1. essere stati individuati soprannumerari;
  2. essere stati trasferiti a domanda condizionata (ricordiamo che condizionando la domanda, qualora nel corso dei movimenti – trasferimenti – si liberi un posto nella scuola, il perdente posto è riassorbito nella medesima) oppure senza aver presentato domanda;
  3. essere stati trasferiti, come detto nel punto precedente, nello stesso anno scolastico in cui si è dichiarati perdenti posto oppure nei nove anni scolastici precedenti;
  4. aver chiesto, per ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il trasferimento nella scuola di ex titolarità.

Precisiamo che:

  • dopo l’espressione, come prima preferenza, della scuola di precedente titolarità, in subordine, è possibile indicare le scuole del distretto sub-comunale, che comprende la predetta scuola, oppure le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle;
  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo se si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.  La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità;
  • (riguardo al punto 3 sopra riportato) per l’a.s. 2023/24 possono chiedere l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità i docenti trasferiti d’ufficio per l’a.s. 2015/16 e successivi;
  • che i docenti in questione fruiscono anche della precedenza prevista dall’articolo 8/1, punto II, del CCNI 2019/22 (che, come detto sopra, dovrebbe essere prorogato per un altro anno ancora).

Precedenza punto II

Ricordiamo che le precedenze previste dal CCNI sono (nell’ordine di priorità indicato) le seguenti:

  1. Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
  3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
  4. Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente figlio/a che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
  5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Quella in esame è indicata nel punto 2 sopra riportato: “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità“. Al riguardo sottolineiamo che:

  • tale precedenza si applica alle sole utilizzazioni provinciali;
  • per fruire della precedenza è necessario indicare come prima preferenza (vedi sopra) la scuola di precedente titolarità, ossia quella da cui si è stati trasferiti in qualità di soprannumerari a domanda condizionata o senza aver prodotto domanda (oltre ad aver chiesto, per ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il trasferimento nella scuola di ex titolarità);
  • nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

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