Docente perdente posto in organico di fatto, chiede utilizzazione o resta nella scuola di titolarità. Tutte le info
I docenti in soprannumero sull’organico di fatto restano nella scuola di titolarità anche su potenziamento. Come vengono individuati? Può il dirigente scolastico assegnare su sostegno o classe di concorso affine un docente diverso dal soprannumerario? Quest’ultimo può presentare domanda di utilizzazione?
CCNI 2019/22
La risposta ai succitati quesiti è data dall’articolo 5, comma 8, del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA 2019/22. Quest’ultimo, infatti, in seguito all’intesa MI-OO.SS., è stato prorogato anche per l’a.s. 2022/23, in attesa della redazione del prossimo CCNI che dovrà recepire le novità giuridiche in tema di assegnazioni e utilizzazioni, come comunicato dal medesimo MI con nota n. 23439 del 17 giugno 2022.
Chi sono
Si tratta di docenti che, in seguito alla riduzione del numero delle classi in organico di fatto (ossia dell’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto), vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale (quindi si perde un’intera cattedra/posto) o parziale (quindi si perdono ore relative ad una cattedra/posto) nella scuola di titolarità.
La situazione sopra descritta può riguardare anche i docenti titolari su posto di sostegno, in seguito alla riduzione del numero di alunni con disabilità (è il caso, ad esempio, di un alunno che si iscrive nel periodo gennaio – febbraio e poi si trasferisce in altra scuola).
Come vengono individuati
Una volta accertata la riduzione del numero delle classi o degli alunni con disabilità in fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base della tabella allegata (allegato 2) al CCNI 2019/22, ripresa dal CCNI sulla mobilità, con le seguenti precisazioni:
- sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanze (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio;
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Come vengono impiegati
Nei casi sopra citati, i docenti interessati sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità:
- prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;
- in subordine, sono utilizzati su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
- in mancanza delle disponibilità suddette, sono utilizzati sul potenziamento dell’offerta formativa.
Docente diverso da quello in soprannumero
Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola, può disporre l’utilizzazione su classe di concorso affine o su posto di sostegno anche di un docente diverso da quello individuato come soprannumerario, a condizione che ci sia il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero. Ciò al fine di un utilizzo ottimale delle risorse.
Precisiamo che l’impiego:
- su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del CCNI, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze;
- su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Presentazione domanda
Fermo restando quanto detto sopra, i docenti in esame hanno facoltà di presentare istanza di utilizzazione (ciò, dunque, nel caso in cui non si intenda restare nella scuola di titolarità, ove si è impiegati come detto sopra).
La domanda va presentata entro cinque giorni dall’individuazione della posizione di soprannumerarietà (quindi anche successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, ossia il 4 luglio 2022).