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Docente Perdente posto: cosa fare? si può cambiare provincia? chiedere part time per rimanere nella stessa scuola? RISPOSTE AI QUESITI

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Mobilità 25/26: nella domanda condizionata si possono esprimere prima preferenze interprovinciali; il perdente posto non può chiedere il part-time per restare nella scuola in cui si è stati dichiarati soprannumerari.

Istanza perdente posto

D1. Sono docente nella scuola secondaria di secondo grado e ho presentato domanda di trasferimento in un’altra provincia. Dal momento che mi e’ stato comunicato di essere perdente posto, la mia precedente domanda di trasferimento resta valida solo se non presento ulteriori domande? Oppure e’ opportuno presentare una domanda come perdente posto e inserirvi piu’ province? Ringraziando porgo cordiali saluti

La risposta alla prima domanda è affermativa: sì, se non presenta domanda, la precedente resta valida, come si evince dall’art. 21 del CCNI 25/28, laddove leggiamo che l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente la precedente: Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.

Quanto alla seconda domanda del lettore, ossia se sia opportuno presentare una domanda come perdente posto e richiedere più province, rispondiamo che se la provincia di interesse è solo quella per cui ha già presentato istanza non serve indicare anche altre province. Dovrebbe, invece, ripresentare domanda condizionata*, quindi inserire come prime preferenze quella per la provincia desiderata e dopo di queste qualche preferenza per la provincia di attuale titolarità; questo perché, qualora non possa essere soddisfatto nella provincia di interesse, con la domanda condizionata manterrebbe il punteggio di continuità e il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex titolarità; viceversa, se soddisfatto nelle preferenze interprovinciali, espresse prima di quelle provinciali, otterrebbe la provincia desiderata. Infatti, così leggiamo nel succitato articolo 21 del CCNI 25/28: In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

*[condizionare la domanda significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto, il perdente posto è riassorbito nella scuola e non partecipa ai movimenti]

Part-time?

Nel caso in cui si è perdente posto ( 4 h ) su orario di 18 , docente di ruolo scuola secondaria di primo grado , è possibile , nonostante i termini temporali siano conclusi ( 15 marzo ) chiedere il part time per restare sull’IC di appartenenza con 14 h senza completare in altro IC ? Ringrazio anticipatamente.

No, non è possibile. Il CCNI sulla mobilità non prevede tale possibilità e non può essere altrimenti, in quanto si deve avere comunque la titolarità su una cattedra completa; il part-time, infatti, è un istituto che permette per un determinato periodo di tempo si svolgere meno ore di quelle previste dal contratto. Il nostro lettore, pertanto, potrà presentare domanda di trasferimento (condizionata o meno) per ottenere una nuova scuola di titolarità o, qualora non la presenti, otterrà la predetta scuola a seguito di trasferimento d’ufficio.

Per completezza, ricordiamo come viene assegnata la nuova titolarità al docente dichiarato perdente posto.

Assegnazione scuola titolarità (posti comuni)

Se il perdente posto:

A. non presenta domanda, è trasferito d’ufficio.

B. presenta domanda:

  • condizionata e non è riassorbito, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze;
  • non condizionata, ottiene la titolarità in una delle preferenze espresse nella domanda oppure d’ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle citate preferenze.

Sia nel caso di mancata presentazione della domanda che nel caso di impossibilità ad essere soddisfatto nelle preferenze espresse, il trasferimento d’ufficio avviene nell’ordine seguente:

  1. trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità; in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto);
  2. trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità.

Approfondisci

Mobilità 25/26, docente perdente posto: può presentare anche domanda di passaggio ruolo e/o cattedra

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