Docente perdente posto: con domanda non condizionata si perde continuità e diritto al rientro nella scuola di ex titolarità

Il docente soprannumerario trasferito d’ufficio, perché non soddisfatto nelle preferenze espresse nella domanda non condizionata, perde il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità e la continuità di servizio.
Docente soprannumerario e domanda mobilità
Il docente individuato quale soprannumerario, come sappiamo, può:
- presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata
- non presentare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d’ufficio per ottenere la nuova titolarità)
Presentando domanda condizionata:
- qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa classe di concorso/tipo di posto il docente perdente posto viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria interna di istituto;
- se accolta, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio;
- si beneficia della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (per il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità) e si conserva la continuità di servizio (anche se soddisfatti in una delle preferenze espressa nell’istanza medesima).
Presentando domanda non condizionata:
- il perdente posto non può essere riassorbito nella scuola di precedente titolarità, qualora nella stessa si liberi un posto nel corso dei movimenti, e il suo è considerato come movimento volontario (anche nel caso in cui venga trasferito d’ufficio, perché non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse);
- si perde il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e si perde il punteggio di continuità maturato (art. 21/8 CCNI 2022/25);
- si è trasferiti d’ufficio, qualora non soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse.
Perdente posto e mancata presentazione della domanda
Il perdente posto, che non presenta domanda di mobilità (dopo essere stato dichiarato perdente posto), è trasferito d’ufficio, mantenendo il diritto al rientro nella scuola precedente titolarità, nonché il punteggio di continuità maturato, come si legge nell’art. 13/1, punto II, del CCNI 22/25:
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato
domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario … L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio …
Trasferimento d’ufficio: differenza tra chi non presenta domanda e chi presenta domanda non condizionata
Come detto sopra, è trasferito d’ufficio anche il docente il docente che presenta domanda non condizionata ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, con la differenza seguente:
- trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda: ha il diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità (rispettando sempre le condizioni di cui al succitato art. 13/1 – punto II – del CCNI 22/25) e mantiene il punteggio di continuità;
- traferito d’ufficio perché non soddisfatto con la domanda non condizionata: non ha diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità e perde il punteggio di continuità.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado. Ho presentato domanda di mobilità volontaria, ma essendo anche risultata perdente posto, ho ripresentato domanda non condizionata. Questa scelta è stata dettata dal fatto che, in ogni caso la mia intenzione è quella di avvicinarmi a casa. Invece mi ritrovo assegnata d’ufficio in una sede ancor più lontana in quanto l’unica vicina è toccata ad un’ altra perdente posto (entrata in provincia in quest’ultimo anno). Ora Vi chiedo: 1. è giusto che la collega abbia avuto (per un solo punto di differenza) la sede più vicina, mentre io che ero già in provincia da tempo e con bimbi piccoli (anche inferiori ad un anno) mi ritrovo all’altro capo della provincia? 2. Non avendo condizionato la domanda almeno conservo il punteggio di continuità? 3. E, essendo stata assegnata d’ufficio, il prossimo anno avrò ancora il diritto di essere assegnata ad un eventuale posto che si dovesse creare in un comune più vicino a quello dove stavo? 4. C’è qualcosa che io possa fare per migliorare la mia posizione?
Rispondiamo alle domande poste dalla nostra lettrice.
D1. è giusto che la collega abbia avuto (per un solo punto di differenza) la sede più vicina, mentre io che ero già in provincia da tempo e con bimbi piccoli (anche inferiori ad un anno) mi ritrovo all’altro capo della provincia?
R1. Sì è corretto, i movimenti d’ufficio vengono anch’essi disposti in base al punteggio (e alle precedenze, se possedute. Non è questo il caso) e non all’anzianità in provincia. Inoltre, nei trasferimenti i figli danno punteggio (rientrano tra le esigenze di famiglia) ma non precedenza.
D2. Non avendo condizionato la domanda almeno conservo il punteggio di continuità?
R2. No, come detto sopra, la continuità (come il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità) si mantiene solo condizionando la domanda oppure non presentando domanda con conseguente trasferimento d’ufficio.
D3. E, essendo stata assegnata d’ufficio, il prossimo anno avrò ancora il diritto di essere assegnata ad un eventuale posto che si dovesse creare in un comune più vicino a quello dove stavo?
R3. No, non è previsto alcuna diritto per chi ha presento domanda non condizionata.
D4. C’è qualcosa che io possa fare per migliorare la mia posizione?
R4. Può ripresentare domanda di trasferimento il prossimo anno. Inoltre, sino al prossimo 24 luglio potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria, sussistendo i previsti motivi e condizioni. QUI il nostro speciale sulle assegnazioni provvisorie 2024/25.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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