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Docente pentito dopo il trasferimento: come tornare nella scuola di precedente titolarità

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Il docente che ottiene il trasferimento richiesto per ritornare nella precedente scuola dovrà partecipare alla mobilità.  Se è nel vincolo dovrà aspettare tre anni

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di ruolo sul posto di sostegno della scuola primaria dall’anno scolastico 2015-2016. Per l’anno scolastico 2019-2020 ho richiesto e ottenuto il trasferimento sempre sul sostegno in una delle scuole da me precisate. Vorrei sapere come poter tornare nella scuola di precedente titolarità

Il docente che ottiene il trasferimento volontario richiesto modifica la sua titolarità che risulterà nella scuola assegnata con il movimento ottenuto

Se tale scuola non risulta di suo gradimento e il docente vuole ritornare nella scuola di precedente titolarità potrà farlo rispettando condizioni e regole previste nel contratto sulla mobilità

Rientrare nella scuola precedente: con quali modalità?

Il rientro nella scuola di precedente titolarità non può avvenire in automatico con l’annullamento del trasferimento, situazione non prevista dalla normativa se non per errore materiale nella valutazione della domanda e del punteggio.

Per rientrare nella scuola di precedente titolarità il docente interessato dovrà, infatti, presentare un’altra domanda di trasferimento secondo le disposizioni e regole stabilite nel CCNI.

Il docente parteciperà alla mobilità in base al punteggio e non avrà alcuna precedenza legata al fatto che la scuola richiesta rappresenta la sede di  precedente titolarità

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice, che ha ottenuto il trasferimento volontario per il corrente anno scolastico 2019/20 in una scuola richiesta analiticamente nelle preferenze, la possibilità di chiedere trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità sarà rinviata all’anno scolastico 2022/23 per la mobilità 2023/24

La docente, infatti, risulta essere vincolata per un triennio alla permanenza nella nuova scuola di titolarità (vincolo triennale), come stabilisce l’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità

 

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