Docente o ATA guarito da Covid 19, ecco quando scatta l’obbligo vaccinale. AGGIORNATO
Dal 15 dicembre 2021 è scattato per il personale scolastico l’obbligo vaccinale per l’adempimento della propria funzione lavorativa. Il DL 172/2021 è stato trasformato nella legge n. 3 del 21 gennaio 2022.
Riceviamo una richiesta da una scuola “prima di procedere alla sospensione di un docente non vaccinato (nessuna dose) ma guarito dal covid, esiste un periodo di tempo da dover aspettare prima della sospensione?”
La risposta è affermativa. Il docente guarito dal COViD 19 accede ai locali scolastici per esercitare la propria attività lavorativa con Green Pass rafforzato: vaccinazione o guarigione.
Obbligo vaccinale: chi riguarda
Il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19
Chi non rientra nell’obbligo vaccinale
Quanto dura il Green pass da guarigione
Ottiene il Green pass da guarigione chi è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi. Leggi le FAQ
Vediamo invece quando attraverso la verifica giornaliera per il personale in servizio infatti la Dirigenza Scolastica (o chi è preposto all’adempimento) avrà il risultato “non in regola” e si potrà dunque avviare il procedimento. Ecco come funziona il controllo
Tuttavia tale scadenza va contemperata con quella introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 Aggiornamento delle modalita’ di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass pubblicato nella GU Serie Generale n.53 del 04-03-2022.
“1-quinquies. Con riferimento alla gestione dei casi di positivita’ all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai fini di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo del decreto-legge n. 5 del 2022, specificato in premessa, l’applicazione di cui al comma 1, cosi’ come specificato negli
allegati B e H al presente decreto, permette di selezionare una modalita’ di verifica limitata al possesso di una certificazione
verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”
L’iter di sospensione
La procedura, presente nel DL, viene riassunta dal Ministero nella nota del 7 dicembre 2021
Il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
Quanto indicato nell’articolo è frutto della lettura/interpretazione della normativa. Invitiamo in ogni caso la Dirigenza anche al confronto con le strutture sindacali del territorio.
Obbligo vaccinale, docenti e ATA possono rifiutare terza dose?
Obbligo vaccinale docenti e Ata è legge, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale [PDF]