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Docente non supera anno di prova per la seconda volta, è ancora possibile ottenere supplenze?

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Chi non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio può ottenere incarichi di supplenza?

Quesito

Una nostra lettrice chiede se in conseguenza del mancato superamento dell’anno di prova per la seconda volta nella scuola primaria, per il quale ha ricevuto la “dispensa dal servizio” può accettare supplenza da graduatoria di istituto per la scuola di infanzia (una scuola le ha negato la supplenza su infanzia).

Rispondiamo alla lettrice affermando che la decisione è errata, ai sensi di quanto indicato nell’OM 112/2022, disciplinante l’aggiornamento delle GPS 2022/24 e l’attribuzione delle supplenze per il medesimo biennio di vigenza. Infatti, l’articolo 6, comma 2, della citata OM, prevede che non possano inserirsi nelle GPS i docenti dispensati dal servizio, a causa del mancato superamento dell’anno prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Di seguito il testo del suddetto articolo 6/2  dell’OM 112/2022.

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:

c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

Dunque, i docenti dispensati dal servizio, a causa del mancato superamento dell’anno di prova, non possono inserirsi in GPS e nelle GI per la medesima classe di concorso/tipologia di posto, per cui sono stati dispensati dal servizio, mentre possono farlo per classi di concorso/tipologie di posto differenti rispetto a quelli per cui sono stati dispensati dal servizio. Conseguentemente, è possibile ottenere supplenze per le classi di concorso/tipologie di posto differenti rispetto a quelle per cui si è stati dispensati dal servizio, mentre non è possibile ottenerle per la classe di concorso/tipologia di posto oggetto della dispensa.

In definitiva, la nostra lettrice mantiene il diritto a ottenere supplenze per la scuola dell’infanzia ma non per la primaria. Inoltre, al prossimo aggiornamento la stessa (stando alla normativa vigente) non potrà inserirsi nelle GPS della scuola primaria ma per la scuola dell’infanzia ed eventuali altre classi di concorso/tipologie di posto.

Illustriamo di seguito la normativa, da cui discende la disposizione di cui all’OM 112/2022.

Dispensa dal servizio per mancato superamento anno prova

Il periodo di formazione e prova del personale docente è disciplinato dal D.lgs. 297/94 e dalla legge 107/2015, come modificata dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e dall’attuativo DM n. 226/2022.

Ai sensi della suddetta normativa:

  • il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo (art. 1/115 legge 107/2015);
  • il periodo di prova, in caso di mancato superamento, può essere ripetuto una sola volta (art. 1/119 legge 107/2015);
  • in caso di mancato superamento del secondo periodo di prova, il dirigente scolastico emette un provvedimento di mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente (art. 14, comma 4- b, DM 226/2022).

Qual è la normativa vigente cui rinvia il succitato art. 14 , comma 4- b, DM 226/2022? La risposta è fornita dall’articolo 1, comma 120, della legge 107/2015, ove leggiamo:

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L’articolo 439 del richiamato decreto legislativo 297/94 prevede che in caso di esito sfavorevole della prova è prevista la dispensa dal servizio (parliamo sempre del secondo periodo, dopo un primo mancato superamento). Da qui, la disposizione di cui all’OM 112/2022 che richiama proprio il predetto art. 439 e prevede che non possono inserirsi in GPS e nelle graduatorie di istituto (e quindi non possono ottenere supplenze) i docenti dispensati dal servizio per mancato superamento dell’anno di prova; ciò, tuttavia, per la sola classe di concorso ovvero tipologia di posto, per cui è stato emesso il provvedimento di dispensa dal servizio.

Risposte ai quesiti

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