Docente non si collega in DAD a causa del malfunzionamento degli strumenti informatici per 4 giorni. Licenziamento giustificato? Ecco cosa dicono i giudici

Un docente veniva licenziato per ragioni disciplinari per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui era mancato al collegamento in “dad”. Le deduzione del lavoratore veniva respinte nei gradi precedenti, come le violazioni dei termini e delle regole del procedimento disciplinare.
La questione
La sentenza della Corte d’Appello riteneva il mancato collegamento in “dad” equivalente ad una assenza dal lavoro e non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account pretesamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risultava registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio e, di conseguenza, proporzionata la sanzione.
Non collegarsi in DAD equivale ad assentarsi dal lavoro?
La Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 8731/ 2024 respinge il ricorso del docente, confermando il giudizio precedente, rilevando che il giudizio della Corte territoriale circa il mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’imputabilità all’Istituto datore della mancata realizzazione del collegamento in “dad”, lungi dal derivare dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, si fonda sulla puntuale analisi degli elementi in fatto acquisiti agli atti, quali in particolare l’informazione sulla nuova piattaforma data dall’Istituto a tutti gli interessati, il diffuso utilizzo del doppio nome, la mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni urgenti, le registrazioni telefoniche intervenute sollo tardivamente, elementi che il ricorrente non ha fatto oggetto di specifica censura e per queste ragioni è stato confermato il licenziamento del docente in questione. Il sistema della DAD era stato concepito per l’emergenza COVID, anche se tramite regolamentazione d’istituto, in determinati casi le scuole nell’esercizio della propria autonomia hanno continuato ad utilizzarla, e dunque, non collegarsi in DAD, senza valida giustificazione, equivale ad assenza dal servizio e se ripetuta, può esporre al licenziamento.