Docente non immesso in ruolo a causa di esuberi nella sua classe di concorso. Come gestirli

La sentenza del TAR del Lazio che ora si commenta, la n°10991 del 2020 del 27 ottobre, tratta la questione particolare della posizione di esubero all’interno della provincia e come questa debba essere riassorbita ai fini dell’eventuale immissione in ruolo.
Il fatto
Un docente impugnava il provvedimento di mancata previsione di immissioni in ruolo di personale docente nella propria provincia per la classe di concorso di riferimento relativamente all’anno scolastico 2018-19.In particolare impugnava gli atti tramite i propri difensori nella parte in cui non veniva prevista alcuna immissione in ruolo in provincia per la classe di concorso di riferimento a fronte di alcuni posti vacanti in organico di diritto.
Rilevava che in altre province della sua regione invece veniva autorizzata un’immissione in ruolo sull’unico posto della classe di concorso di riferimento risultante come disponibile deducendo la violazione del principio d’imparzialità dell’amministrazione.
In più contestava che venivano assegnati dei posti mediante mobilità interprovinciale senza che a ciò sia seguita la prevista copertura dei residui posti mediante immissione in ruolo.
Le posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della stessa regione
I giudici accogliendo in questa fase di giudizio la difesa del Ministero dell’Istruzione affermano che per il comma 66 dell’art. 1, l. 107/2015 “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali …”, mentre per il comma 73 del medesimo articolo “il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”. Dalla lettura congiunta delle due disposizioni, continuano i giudici, si evince la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto che le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa, posto che da queste disposizioni emerge come una volta stabilita l’articolazione dei ruoli in ambito regionale ne consegue la valutazione degli esuberi sia effettuata proprio all’interno dell’articolazione individuata. Per quanto riguarda le modalità dirette ad effettuare il riassorbimento, queste sono sindacabili nei limiti della manifesta irragionevolezza, stante il loro carattere discrezionale. Nel caso in esame, nessuna irragionevolezza è desumibile dal d.m. impugnato laddove ha previsto che “tale riassorbimento, in caso di consistenza di posti di pari valore, deve essere effettuato per la classe di concorso/provincia che presenta un numero di posti di organico maggiore. É data facoltà ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di effettuare delle compensazioni tra una provincia e l’altra motivandole con un apposito provvedimento e fermo restando l’avvenuto assorbimento dell’esubero rilevato a livello regionale”.
È competenza del giudice ordinario trattare il contratto sulla mobilità
Concludono i giudici affermando che “per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per il quale i posti vacanti devono essere assegnati per il 60% alle immissioni in ruolo e per il 40% alla mobilità, è da ritenere che questo non possa essere esame da parte di questo Giudice ma rientri nell’esclusiva giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di esame riguardante il contratto collettivo”.