Docente neoimmessa in ruolo in maternità, no presa di servizio ma decorrenza nomina dal 1° settembre. Quando assegnazione provvisoria
Una docente in maternità assunta in ruolo perfeziona il rapporto di lavoro con la semplice accettazione della nomina. Decorrenza nomina, firma contratto e trattamento economico.
Immissioni in ruolo
Le operazioni di immissione in ruolo ordinarie si avviano ormai a conclusione con lo svolgimento della procedura “per chiamata”, in riferimento alla quale gli aspiranti possono presentare domanda sino alle ore 12.00 del 31 luglio p.v., come indicato dal Ministero nell’apposito Avviso. Tale procedura, ricordiamolo, permette agli aspiranti inclusi in GaE e GM non nominati nella regione/provincia di inserimento in graduatoria, di poter essere assunti in ruolo in una regione/provincia diversa da quella di pertinenza delle relative graduatorie. Qui tutte le info sulla suddetta procedura
Intanto, numerosi docenti sono stati già assunti ed hanno avuto assegnata la scuola all’esito della seconda delle due previste istanze, presentate ai fini dell’immissione in ruolo.
I neoassunti, com’è noto, devono prendere servizio il 1° settembre 2023, presa di servizio che può essere differita per motivi normativamente previsti (ad esempio maternità, malattia, infortunio …). In tal caso, la decorrenza giuridica del contratto è sempre il 1° settembre, mentre quella economica decorre dal giorno in cui si prende servizio (caso diverso per chi è in maternità), come si legge nell’articolo 9 del DPR n. 3/1957:
La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine
prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Maternità: presa servizio e retribuzione
Presa di servizio
Nel caso di docenti che si trovano in maternità (periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è vietato adibire le donne al lavoro), non è necessaria la presa di servizio e il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, come chiarito dall’Aran, richiamando quanto stabilito da CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994, TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986, CdS n. 5095 del 4.9.2006:
- l‘astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio
- non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria
- il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina
I suddetti principi, afferma l’ARAN, sono direttamente applicabili anche nel nuovo sistema privatistico, per cui si ritiene che l’amministrazione non abbia la possibilità di posticipare l’assunzione e debba, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
In definitiva, la docente in maternità non deve prendere servizio e, con la semplice accettazione della nomina, il rapporto di lavoro si intende perfezionato. La nomina decorre, nel caso dei neoassunti in ruolo 2023/24, dal 1° settembre 2023 sia giuridicamente che economicamente.
Retribuzione
Durante il congedo di maternità alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8, come leggiamo nell’articolo 12 del CCNL scuola 2007 ed anche nell’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (contratto di cui si attende la firma definitiva).
Il periodo suddetto, inoltre, è considerato servizio a tutti gli effetti.
Durata congedo
Per completezza di informazione, il congedo di maternità, disciplinato dal D.lgs. 151/2001 e ss.mm., si fruisce complessivamente per cinque mesi (per ciascun figlio), che possono essere così distribuiti: due mesi prima del parto e tre mesi dopo oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo ovvero dopo il parto entro i successivi cinque mesi.
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Mia figlia ha avuto l’assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2023-2024, quale vincitrice di concorso, con la designazione dell’istituto scolastico ed è in astensione obbligatoria per maternità sino al 7 ottobre 2023. Avendo avuto differenti risposte ai quesiti che le sottopongo, Le chiedo di poter avere la sua assistenza su questi aspetti amministrativi: il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dal primo settembre? Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dalla data di presa di servizio a termine dell’astensione obbligatoria per maternità? Il trattamento economico da che data decorrerà? Nel caso di rinvio del periodo di formazione e prova quale sarà il trattamento economico? Nel periodo di prova è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria in altra sede più prossima alla propria residenza essendo mamma di un bimbo di soli tre mesi?
Rispondiamo ai diversi quesiti posti.
D1. Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dal primo settembre? Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dalla data di presa di servizio a termine dell’astensione obbligatoria per maternità?
R1. Come detto sopra, la docente in congedo di maternità non deve prendere servizio e con l’accettazione della nomina il rapporto di lavoro si intende perfezionato. Si firma un solo contratto, che decorrerà dal primo settembre 2023. Considerato che il contratto va comunque firmato: o sua figlia si reca a scuola (se autorizzata dal medico) oppure sarà la scuola ad inviare il contratto a sua figlia, che deve firmarlo e rispedirlo all’istituzione scolastica.
D2. Il trattamento economico da che data decorrerà?
R2. Come detto sopra, dal 1° settembre 2023.
D3. Nel caso di rinvio del periodo di formazione e prova quale sarà il trattamento economico?
R3. Il trattamento economico sarà il medesimo sia che svolga l’anno di prova sia che non lo svolga e, come detto sopra, durante il congedo maternità, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Precisiamo che, non svolgendo l’anno di prova, non sarà possibile richiedere la ricostruzione di carriera, la cui istanza si presenta dopo la conferma in ruolo, previo superamento dell’anno di prova. La ricostruzione di carriera, com’è noto, serve ad inquadrare il docente nella fascia stipendiale spettante, considerando anche gli anni di servizio pre-ruolo (se svolti). Ricordiamo che con il DL n. 69/2023 (che deve essere convertito in legge) è stata modificata la disposizione in base alla quale il servizio pre-ruolo era riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo; con la citata modifica, per i neoassunti dall’a.s. 2023/24 il pre-ruolo è riconosciuto per intero.
D4. Nel periodo di prova è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria in altra sede più prossima alla propria residenza essendo mamma di un bimbo di soli tre mesi?
R4. L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta per lo stesso anno in cui si è assunti in ruolo (le domande, inoltre, vengono presentate prima delle immissioni in ruolo). Si ricorda, inoltre, che i neoassunti sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, potendo comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità (art. 13/5 D.lgs. 59/2017). Nel caso specifico, però, dovrebbe poter presentare (per l’a.s. 2024/25) anche domanda di assegnazione interprovinciale, in quanto nell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (operativa quando vi sarà la firma definitiva) è previsto che alle lavoratrici e ai lavoratori è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni.
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