Docente neoassunto, vuoi chiedere part-time? Puoi farlo, ecco come

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Il docente neoassunto ha la possibilità di stipulare un contratto a tempo parziale, a decretarlo le istruzioni operative per l’anno scolastico 2023/24 le quali stabiliscono che il contratto part-time può essere sottoscritto in conformità con la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e rispettando i contingenti specificati nell’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La firma del contratto avviene con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, subito dopo l’assunzione in servizio.

Si evidenzia che la richiesta e la successiva sottoscrizione del contratto a tempo parziale devono avvenire dopo l’assunzione in servizio.

Per quanto riguarda le supplenze, le istruzioni operative summenzionate chiariscono cosa accade alle eventuali ore residue di un contratto part-time. Tali ore sono destinate alle supplenze e vengono assegnate mediante contratti che terminano il 30 giugno.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, se le ore residue sono inferiori a 7 (cioè pari o inferiori a 6 ore), si applica l’articolo 2/3 dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022. Questo principio vale anche per gli spezzoni orari non derivanti da contratti part-time, come specificato nelle istruzioni operative.

L’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022 stabilisce che gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore (che non costituiscono una cattedra) vengono assegnati dal dirigente della scuola, a condizione che vi sia disponibilità, seguendo l’ordine indicato di seguito e coinvolgendo i seguenti docenti:

  1. Docenti in servizio presso la scuola con contratto a tempo determinato, abilitati per l’insegnamento in questione e aventi diritto al completamento dell’orario.
  2. Docenti in servizio presso la scuola con contratto a tempo indeterminato e a orario completo, abilitati per l’insegnamento in questione, fino a un massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
  3. Docenti in servizio presso la scuola con contratto a tempo determinato e a orario completo, abilitati per l’insegnamento in questione, fino a un massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
  4. Supplenti presenti nelle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda i docenti menzionati nel punto 1, si sottolinea che il diritto al completamento si applica solo se lo spezzone orario è stato assegnato in assenza di posti interi. Questo si applica sia ai docenti nominati dalle graduatorie d’istituto che dalle graduatorie ad esaurimento (GaE/GPS) o dalle graduatorie di istituto (GI).

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