Docente modifica i voti sul registro elettronico a ridosso degli scrutini. È reato penale. Sentenza, è atto pubblico

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione penale Sent. Sez. 5 Num. 34479/2021 affronta il caso di una docente condannata perché in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di docente e nell’esercizio delle relative funzioni , ha fatto accesso al registro elettronico di classe in prossimità degli scrutini, modificando i voti già attribuiti all’alunna con ciò alterando un atto vero. La Cassazione nella sentenza in commento affronta compiutamente la valenza del registro ed in particolare di quello elettronico oramai diventato strumento ordinario di lavoro nel settore scolastico.
Il registro personale
Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il registro personale del professore è espressamente previsto dall’art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l’indicazione di “giornale di classe”: esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l’intera classe e sul quale “si succedono” le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico.
Cosa va segnato nel registro di classe?
Nel giornale di classe debbono essere registrati “…i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”: è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale.
Si commette illecito penale nell’attestare fatti falsi
Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro “giornale di classe” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890). Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è, pertanto, atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547). Principi ribaditi anche da un più recente arresto, secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex art. 476, comma secondo, c.p., il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858).
Il registro elettronico è un documento informatico e va tutelato come tale
Per la Cassazione il registro del professore di cui si discute è un documento informatico avente efficacia probatoria- Ed invero, la norma di cui si discute, introdotta dalla I. 23.12.1993, n. 547, ha inserito nel sistema penale la fattispecie del falso informatico, vale a dire della falsificazione di documenti informatici. Come è stato osservato, la ratio legis di tale previsione normativa va individuata nella “tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. La lesione o la messa in pericolo del bene tutelato, infatti, si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine a un dato o informazione contenuto nel documento”. (…) Il documento informatico, quindi, costituisce nient’altro che un documento codificato nel quale la rappresentazione dell’informazione, dato o programma, può essere letto”, come appunto nel caso del registro del professore solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione, costituendo una entità funzionale inscindibile tra supporto fisico e bit”.
Il registro elettronico ha valenza probatoria
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, devono considerarsi atti pubblici dotati di efficacia probatoria anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. Ciò in quanto anche gli atti interni possono avere valenza probatoria in relazione all’attività compiuta dal pubblico ufficiale, attività che si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato “iter” amministrativo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7295 del 14/05/1997, Rv. 208599; Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858). Tali caratteristiche si rinvengono nel registro del professore, in quanto, come si è già detto, esso contiene attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890).
Il registro elettronico ed il delitto di falso ideologico
Rileva sempre la Cassazione che non a caso, del resto, in applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico, la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491 bis, c.p., equipara espressamente il supporto informatico a quello
cartaceo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15535 del 06/03/2008, Rv. 239485). Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso (ideologico) in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.
La discrezionalità nella valutazione dello studente
I giudici richiamano l’intero quadro normativo citando: l’art. 1 del d.p.r. 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, rilevando che questo pur prevedendo che “la valutazione e’ espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché’ dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” affermava espressamente: “ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. L’art. 4 del medesimo testo normativo, con particolare riferimento alla valutazione degli alunni nella scuola secondaria dì secondo grado, prevedeva, inoltre, che la “valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e espressa in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e’ riportato anche in lettere nel documento di valutazione, venendo ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”. Come si vede, dunque, conclude la Cassazione, anche nelle valutazioni periodiche del rendimento degli alunni la professoressa era tenuta a uniformarsi ad obiettivi e standard formativi predeterminati, che escludevano in radice la possibilità di formulare giudizi in termini assolutamente discrezionali e arbitrari, dovendo in ogni caso tali valutazioni, espresse in voti prefissati, essere rispettose, nell’interesse degli alunni, delle esigenze di trasparenza e tempestività, che la condotta dell’imputata ha compromesso.