Docente licenziata, ha dichiarato falso titolo della laurea: nei documenti era stata conseguita di domenica. Ecco cosa hanno detto i giudici

Il caso in commento riguarda uno dei tanti contenziosi affrontati dalla magistratura contabile che interessano procedimenti verso docenti privi del titolo di insegnamento che si conclude con la condanna per danno erariale per aver reso una prestazione senza averne avuto diritto.

La questione
La Sent. 23/2024 della Corte dei Conti per il Molise tratta il caso di una docente licenziata per aver dichiarato di possedere una laurea mai posseduta. Laurea che sarebbe stata conseguita in un giorno festivo, di domenica. Per l’Università la docente risultava essere iscritta come studentessa, fuori corso, ma di non aver conseguito alcuna laurea.

Ottenere una supplenza dichiarando titoli falsi è danno erariale
La Corte dei Conti rileva che può emergere un pregiudizio economico derivato all’Erario per effetto dell’indebita percezione degli emolumenti stipendiali da parte della convenuta, soprattutto di natura previdenziale, ad esclusivo vantaggio del dipendente anche a garanzia del futuro trattamento pensionistico (cfr. Sez. I appello sent. n. 25/2021), per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in mancanza del prescritto possesso di titolo di studio abilitativo che compromette irrimediabilmente l’utilità della prestazione lavorativa stessa resa in favore dell’Istituto scolastico.

«Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.” (Cass. civ., Sez. L. n. 18699/2019).

Rifacendosi a dei precedenti della Cassazione penale, osserva, sul punto, che un soggetto, imputato di truffa aggravata ai danni di una p.a., per aver ottenuto l’assunzione in un impiego pubblico con la qualifica di infermiere pur essendo privo del titolo abilitante,  la Cassazione, ha ritenuto sussistente il reato, ravvisando l’elemento sia del profitto conseguito dal reo, sia del danno ingiusto arrecato all’ente pubblico, entrambi coincidenti con le retribuzioni illecitamente percepite dall’imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 36502 del 21 settembre 2009).

Alla luce dei ribaditi principi di diritto, conclude la Corte dei Conti, nel caso di specie,  reputa il collegio di dover escludere, nella determinazione del danno risarcibile, qualsiasi possibilità di valutare eventuali vantaggi derivati “comunque”, sotto il profilo soggettivo, “all’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata” dall’espletamento della prestazione lavorativa, finanche in applicazione della cosiddetta “regola dei vantaggi”.

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