Docente insegna con titoli falsi? Il suo servizio per la scuola è inutile, deve restituire lo stipendio

WhatsApp
Telegram

Da alcune indagini avviate dalle Autorità competente emergeva che una docente prestava diverse supplenze rilasciando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione concernenti il possesso dei titoli di studio prescritti, in particolare il diploma magistrale e la laurea e/o certificati relativi ai predetti titoli di studio. Il DS effettuava dei controlli ed accertava che la docente non aveva conseguito alcun titolo accademico essendo, viceversa, incorsa nella decadenza dalla qualità di studente per non aver effettuato il numero minimo di esami nel periodo temporale prescritto dal Regolamento. In seguito ad ulteriori controlli emergeva che non aveva neppure conseguito il diploma magistrale. La Procura della Repubblica chiedeva il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 482, 483 e 640 c.p. per le false attestazioni relative alla laurea , per aver contraffatto le relative certificazioni al fine di procurarsi l’ingiusto profitto in danno del Ministero e relativa retribuzione quale docente.

30La mancanza di un titolo per l’attività di docente ha delle conseguenze
La Corte dei Conti per la Lombardia nella sua sentenza n. 205/2023 rileva che dal punto di vista della responsabilità, se nei rapporti tra P.A. e terzi gli effetti degli atti compiuti dal docente di fatto sono fatti salvi, nei rapporti tra Amministrazione e docente la mancanza di un valido titolo di che ne legittima la funzione non è priva di conseguenze. Nel caso di specie, precisa la Corte, è incontestato che la convenuta abbia ottenuto gli incarichi di insegnamento di cui trattasi pur essendo priva dei titoli di studio richiesti dalla legge per rivestire tale ruolo. In particolare, la convenuta, come elencato nella parte in fatto, ha svolto attività di insegnamento dove per tali ruoli l’art. 402 D.lgs 16.4.1994 n. 94 prescrive il possesso di specifici titoli di studio.

La prestazione resa senza i titoli di studio è inutile per la scuola

Precisa la Corte che per ottenere i vari incarichi di insegnamento la convenuta ha presentato dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni non corrispondenti al vero.
Per giurisprudenza pacifica “nell’ipotesi di accesso al pubblico impiego conseguito mediante la produzione di documenti attestanti falsamente il possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Corte Cost. sent. n. 296/1990). Talché la prestazione lavorativa conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte” (tra le ultime: sez. Lombardia, 28.7.2023 n. 138 e 28.11.2022 n. 263; sez. Emilia Romagna, 29.12.2022 n. 199).
Conclude pertanto la Corte, affermando che la prestazione resa in assenza dei requisiti di abilitazione richiesti è, quindi, una prestazione inutile, se non addirittura pregiudizievole ai fini dell’apprendimento degli studenti.

Condannandola al pagamento di somme consistenti a favore del Ministero e delle scuole dove ha prestato servizio non avendone titolo.

WhatsApp
Telegram

Due nuovi webinar gratuiti Eurosofia: La contrattualizzazione del personale scolastico e la Dichiarazione IRAP e 770