Docente inidoneo permanentemente: il posto si considera vacante? Si può salvare un perdente posto?
Il posto di un docente utilizzato in altri compiti può considerarsi vacante e disponibile e quindi utile ai fini di trasferimenti, assunzioni ovvero per “salvare” il perdente posto?
Prima di rispondere ad un quesito posto al riguardo in redazione, ricordiamo cos’è previsto in merito al personale con inidoneità permanente ma relativa, ossia che non può più svolgere l’attività di insegnamento ma potrebbe svolgerne altre, come nel caso prospettato nel predetto quesito.
“Inidoneità permanente, relativa”
Esiti
L’esito della visita collegiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell’inidoneità, può essere uno dei seguenti:
- idoneità;
- permanente inidoneità, assoluta o relativa;
- inidoneità temporanea, assoluta o relativa.
Focalizziamo la nostra attenzione sull’inidoneità permanente-relativa che è quella di nostro interesse per rispondere al quesito.
Cosa fare
Come leggiamo anche in un’apposita nota dell’USR Piemonte del 2022, una volta accertata la summenzionata “inidoneità permanente, relativa”, il cui verbale di accertamento individua le mansioni pregiudizievoli in ragione delle infermità e delle menomazioni diagnosticate, spetta al dirigente scolastico, con il supporto dell’ATP, utilizzare l’interessato in altri compiti, applicando la normativa di settore, ossia il CCNI del 25/06/2008 e la legge 8 novembre 2013 n. 128, e seguendo le indicazioni fornite dal Ministero con apposite note, quali la nota MIUR n. 13000/2013 e le note MIUR del 6 dicembre 2013 n. 13220/2013 e n. 7749/2014.
In base al CCNI 25/06/20008, l’utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). L’interessato può essere utilizzato nei seguenti compiti (riportati nel CCNI 2008): servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto. Oltre che nella scuola di titolarità, il docente può essere utilizzato, su base volontaria e tenendo conto delle richieste del medesimo, anche presso altre istituzioni scolastiche ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.
Successivamente, come detto sopra, la legge n. 128/2013 ha disposto che, in caso di inidoneità relativa permanente per motivi di salute, il personale docente interessato chieda formalmente, con un’istanza al dirigente, il passaggio nei ruoli amministrativi con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con assegnazione di una sede provvisoria. In assenza della predetta istanza o di posti disponibili nel profilo richiesto, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico.
Infine, il Ministero, con le note n. 13220 e n. 7749 del 2014, ha chiarito che, nell’attesa dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti può essere utilizzato oltre che nelle mansioni previste dal CCNI del 25 giugno 2008, anche per iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica nella sede di servizio.
Inidoneità e titolarità
Il personale inidoneo conserva la titolarità nella scuola? Come si può desumere dal CCNI del 2008, dipende dal tipo di inidoneità. Infatti, così leggiamo nell’articolo 2/9 e 3/1 del predetto CCNI:
- 2/9: Il personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo e utilizzato ai sensi del successivo art. 3 conserva la titolarità della propria sede di servizio
- 3/1: L’utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo)
Dunque, la titolarità si conserva in caso di inidoneità temporanea.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Nella mia scuola un docente è stato dichiarato inidoneo permanente ed è utilizzato in biblioteca, questo fino al pensionamento. Volevo sapere a chi e da chi viene attribuita la sua cattedra di 18 ore, nel senso che quest’anno io sarò perdente posto vorrei sapere se mi spetta.
Il collega del lettore, dunque, è stato dichiarato permanentemente inidoneo ma con possibilità di essere impiegato in altri compiti, come è avvenuto. Stando al CCNI 2008, come sopra evidenziato, conservano la titolarità coloro i quali sono stati dichiarati temporaneamente inidonei e utilizzati in altri compiti. Conseguentemente, sebbene non scritto esplicitamente, in caso di inidoneità permanente riguardo allo svolgimento dell’insegnamento, l’interessato dovrebbe perdere la titolarità, in quanto non può più svolgere la citata attività di insegnamento e in quanto il CCNI 2008 dispone che la titolarità è conservata dai docenti dichiarati temporaneamente idonei. Pertanto, il posto dovrebbe essere vacante e disponibile e quindi il lettore non dovrebbe perdere il posto. Qualora non lo fosse, magari perché la vacanza dello stesso non sia comunicata entro i previsti termini, il lettore potrebbe “salvarsi” con l’utilizzazione (da richiedere in estate) nella scuola di ex titolarità, prevista con precedenze per il personale che è stato dichiarato soprannumerario, e quindi essere utilizzato su quel posto e poi l’anno successivo rientrare con titolarità nella medesima scuola.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
Concorso DSGA, prova orale: 10 webinar, 25 ore di lezione, casi operativi e modelli documentali + TIC + Inglese. Preparati con noi
La verifica finale del PEI: la sezione 11. Il webinar di giorno 29 aprile
Orizzonte Scuola PLUS
La sicurezza digitale a scuola, misure operative e buone pratiche: video. Come averlo grauitamente
La sicurezza digitale a scuola, misure operative e buone pratiche. Webinar formativo. Come averlo gratuitamente
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.