Docente in ruolo dal 2019/20 può presentare domanda di trasferimento. A quali vincoli va incontro
Domanda di mobilità del personale docente di ruolo: attesa per le date di presentazione della domanda. Ma lo scoglio da superare è quello della Funzione Pubblica, dato che l’ipotesi di contratto è stata firmata al momento da un solo sindacato, la Cisl Scuola.
Una nostra lettrice chiede
sono entrata di ruolo nell’ anno accademico 2019/2020 a seguito del concorso straordinario del 2018. Potrò fare quest’anno richiesta di mobilità?
La risposta è affermativa (la docente avrebbe potuto comunque presentare domanda anche senza le novità previste dalla nuova Ipotesi di Contratto 2022 – 25 perché già fuori dal vincolo) ma bisogna fare attenzione ai nuovi vincoli ai quali si potrebbe andare incontro ed essere consapevoli della nuova normativa.
Affrontiamo l’argomento tramite una sintesi proposta dal sindacato UIL Scuola per i docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20
Se per l’a.s. 2022/23 non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:
- restano nella scuola di attuale titolarità: SÌ
- domanda di trasferimento/passaggio per l’a.s. 2023/24: SÌ
- domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione per l’a.s. 2022/23: SÌ
- domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l’a.s. 2022/23: SÌ
MOVIMENTI ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ
1. Se per l’a.s. 2022/23 presentano domanda all’interno della provincia e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice sintetico “comune” o “distretto”:
domanda di trasferimento/passaggio per l’a.s. 2023/24: SÌ
domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l’a.s. 2022/23: SÌ
domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l’a.s. 2022/23: SÌ
2. Se per l’a.s. 2022/23:
• presentano domanda all’interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di “scuola” (es. I.C. Manzoni)
oppure
• presentano domanda all’interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola all’interno del comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di “scuola” oppure quello sintetico di “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”:
domanda di trasferimento/passaggio: NO per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all’interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).
Il vincolo non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l’a.s. 2022/23: SÌ
domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l’a.s. 2022/23: SÌ
MOVIMENTI FUORI PROVINCIA
Se per l’a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di “scuola” oppure sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”):
domanda di trasferimento/passaggio: NO per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25).
Il vincolo non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l’a.s. 2022/23: SÌ
domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l’a.s. 2022/23: SÌ
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