Docente in pensione anticipata, l’INPS non ricalcola l’importo dopo gli aumenti del 2018. Deve farlo? Interviene il tribunale

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La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, gode di pensione anticipata ex anzianità liquidata con sistema misto. Lamenta che la pensione sia stata liquidata senza tenere conto degli scatti contrattuali dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sopravvenuto in data 19.04.2018. Nonostante le diffide, l’INPS non ha provveduto a ricalcolare la pensione. Il caso viene trattato nella Sentenza n. 13 /2023 della Corte dei Conti per la Lombardia

Il fatto
Sostiene la ricorrente che al personale scolastico andato in pensione è dovuto in forza dell’art. 36 del CCNL 2016-2018 l’adeguamento della pensione pari agli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 stesso CCNL. Con la circolare n.26 del 13.02.2019 l’INPS ha stabilito la procedura che la scuola di titolarità deve seguire per consentire ai pensionati di ottenere il ricalcolo della pensione con gli aumenti di cui sopra. La scuola ha provveduto ai necessari incombenti tanto che l’Inps ha provveduto alla riliquidazione del TFS adeguando l’importo alle variazioni tabellari ma non ha provveduto a riliquidare la pensione sulla base delle variazioni stesse.

Dunque, rileva la Corte lombarda, la ricorrente ha chiesto, previo accertamento del diritto al riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti dalla tabella A1 di cui al CCNL 19.04.2018 Comparto Scuola ed il suo conseguente diritto all’adeguamento ed alla rideterminazione della base per il ricalcolo della pensione, di condannare l’INPS – Gestione dipendenti pubblici a procedere alla riliquidazione della pensione della ricorrente, con riconoscimento delle differenze tutte dovute sui ratei di pensione sin qui maturati, maggiorate degli interessi o della eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con ogni provvedimento consequenziale.

L’Inps si è costituito in giudizio affermando e documentando di avere provveduto però a riliquidare la pensione della ricorrente, con gli arretrati e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Cosa prevede l’articolo 26 del CCNL scuola 2018?

Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

L’INPS è tenuta a riliquidare la pensione corrispondendo gli arretrati
La Corte accerta che dalla documentazione prodotta risulta che l’INPS abbia riliquidato il trattamento pensionistico della ricorrente, corrispondendo  dunque anche gli arretrati. Quindi, nel caso in questione, sono emersi i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Da ciò si desume pertanto che è onere dell’INPS provvedere a ricalcolare la pensione tenendo conto degli scatti contrattuali che spettano al personale scolastico andato in pensione.

Quello che è consigliabile effettuare è nel caso di inerzia dell’INPS di provvedere a diffidare la stessa, come accaduto nel caso in questione, si deve tenere conto che l’INPS soffre notoriamente di carenza di personale e di un sovraccarico di lavoro enorme, prova ne è lo scarica pratiche effettuato a discapito delle segreterie scolastiche, chiamate, senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo, a svolgere incombenze spettanti all’INPS come notoriamente accade con la piattaforma passweb, che viene utilizzata oramai d’ufficio dal personale ATA addetto al personale nelle segreterie scolastiche senza che vi sia una sola norma primaria o contrattuale che ne preveda l’obbligo per le scuole.

L’unica modalità effettivamente legittima per l’attività delle segreterie scolastiche sarebbe la trasmissione dati al SIDI che dovrà “interfacciarsi”, appunto, con l’INPS che rimane l’unico soggetto responsabile del trattamento delle pratiche ivi considerate. Certo, esistono  accordi di secondo livello, che non possono però costituire fonte giuridica, ma, come ben sappiamo, il mondo scolastico difficilmente fa rima con tassatività e certezza del diritto, ed il personale ATA, continua ad avere stipendi bassissimi, ma oneri incrementati.

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