Docente in part-time che svolge altro lavoro: deve partecipare alle riunioni pomeridiane. Anche nei giorni in cui non svolge attività di insegnamento

Il docente in part-time è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi collegiali anche nei giorni in cui non svolge attività di insegnamento.
Incompatibilità
Il personale docente, come tutti i dipendenti pubblici, ha il dovere di esclusività della prestazione dell’attività lavorativa, a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. Pertanto, il personale in esame è soggetto al cosiddetto regime delle incompatibilità che presenta una certa flessibilità, considerato che è consentito svolgere comunque determinate attività. Ciò, ai sensi del DPR n. 3/1957, del D.lgs. n. 165/2001 e del D.lgs. n. 297/94.
Stando alla normativa di cui sopra, si distinguono:
- incompatibilità assolute
- incompatibilità relative o condizionate
- attività liberalizzate
Rientrano tra:
- le incompatibilità assolute tutte quelle attività che non possono in alcun modo essere svolte, quali: l’attività commerciale, industriale e professionale; gli impieghi alle dipendenze di privati; l’assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative). L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività di insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite);
- le incompatibilità relative o condizionate tutte quelle attività che possono essere svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico, quali la libera professione, l’attività forense (a determinate condizioni), le lezioni private (eccetto che per gli alunni delle proprie classi);
- quelle liberalizzate tutte quelle attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché la partecipazione a convegni e seminari …
Il regime delle incompatibilità, sottolineiamolo, non si applica al personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa sino al 50%.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Vorrei un parere su come si concilia la gestione del part-time scuola con l’art. 8 del D.lgs. 27 giugno 22 n. 104. Sono un insegnante con contratto part-time verticale 50% su tre giorni settimanali. Dal febbraio 2001 ininterrottamente presto la mia prestazione lavorativa il martedì, mercoledì e giovedì. Recentemente, per esigenze reddittuali, ho stipulato con altro datore di lavoro, settore privano, un contratto part-time verticale con prestazione lavorativa il lunedì e il venerdì. La Dirigente scolastica mi ha comunicato che per esigenze organizzative ho l’obbligo di partecipare alle varie riunioni che vengano programmate di lunedì e/o di venerdì, impedendomi di fatto di assolvere agli obblighi lavorativi concordati con l’azienda del settore privato.
Premettiamo che il nostro lettore, considerato che ha un contratto part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, non è soggetto al regime delle incompatibilità, fermo restando che l’ulteriore attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio dello stesso, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo. Fatta questa breve premessa, rispondiamo che la dirigente scolastica ha ragione: il lettore è tenuto a partecipare alle attività funzionali (senza alcuna riduzione delle ore alle stesse dedicate), anche se le medesime si svolgano in giorni in cui lo stesso non è impegnato nell’attività di insegnamento. Ciò, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320:
“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”
Quanto alla conciliazione con la disposizione normativa citata dal lettore, ossia l’articolo 8 del D.lgs. 104/2022, nello stesso leggiamo quanto segue:
Fatto salvo l’obbligo previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
Dunque, se è vero che il datore di lavoro non può vietare lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, è altrettanto vero che gli obblighi del docente non riguardano solo l’attività di insegnamento ma anche quelle funzionali alla prestazione di insegnamento, la cui calendarizzazione è approvata dal collegio docenti con il Piano delle attività.
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