Docente in maternità e rinvio delle ferie: ecco i periodi in cui è possibile richiederle

Il congedo di maternità, a differenza del congedo parentale,non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto. Cosa fare delle ferie maturate?
Amily scrive
Salve, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato in maternità obbligatoria fino al 20 agosto; non potrò quindi fruire di gran parte delle ferie durante l’anno scolastico in corso. Vorrei sapere in quali periodi è possibile fruire le ferie non godute durante il prossimo a.s. e in particolare se possibile fruirle nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni. Grazie.
Ferie e congedo di maternità
Il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) è regolato, in particolare, dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 151/2001. Si configura come un di un diritto indisponibile per cui la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.
Per ciò che riguarda le ferie, l´art. 22, comma 6 stesso decreto stabilisce espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”
Rinvio delle ferie all’anno successivo
L’art 13 comma 10 del CCNL 2006-2009 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell´anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l´anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell´attività didattica”
Conclusioni
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento ( collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).
Dalla normativa richiamata è quindi pacifico che le ferie dovranno essere obbligatoriamente rimandate e che sarà possibile fruirne durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compreso il periodo che va dal 1 settembre all’inizio delle stesse.
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