Docente in graduatoria falsifica documento, legittimo sospendere il procedimento disciplinare in caso di procedimento penale

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Una Corte d’Appello riformando la pronuncia del Tribunale di primo grado ha dichiarato la nullità della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi dal servizio, irrogata dal MIUR nei confronti di un docente per avere il medesimo, allorquando era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l’accesso agli impieghi scolastici e dunque prima di essere assunto a tempo indeterminato, formato un falso modello di proposta di assunzione, apponendovi anche la firma contraffatta del Dirigente Scolastico. In Cassazione i giudici ribaltando il giudizio accogliendo il ricorso del MIUR. La questione verte non tanto sull’aspetto sostanziale, ma procedurale.

Il fatto oggetto del contenzioso
L’unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, co. 1 e 55-ter, d.lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che il rinvio per relationem all’originaria contestazione mettesse il dipendente in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e sostenendo che il termine per la contestazione fosse stato rispettato ove si fosse considerato il momento in cui la P.A. aveva avuto contezza dell’illecito commesso Si contestava sostanzialmente che la comunicazione di riapertura, facendo rinvio per relationem all’originaria contestazione disciplinare, vanificava le ragioni per le quali la sospensione era stata disposta, perché se il contenuto dei due atti era il medesimo e si fondava sui medesimi elementi, il caso non poteva essere annoverato tra quelli di particolare complessità che avrebbero giustificato la sospensione del procedimento disciplinare; che tale assetto fattuale si risolveva in un uso illegittimo del potere di sospensione, tale da concretizzare la violazione del termine di decadenza, rispetto alla conoscenza del fatto addebitato, previsto per la definizione del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis, co. 2, u.p., d. Igs. 165/2001

Legittimo sospendere il procedimento disciplinare in caso di procedimento penale
Per la Cassazione Civile con Ord. Num. 15801/2022 è errato l’assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe illegittima la riapertura del procedimento disciplinare mediante contestazione svolta richiamando il contenuto della originaria contestazione anteriore alla sospensione del procedimento stesso; è infatti dato noto che la contestazione consiste nella manifestazione dei fatti storici da cui si ritiene possa derivare la sanzione disciplinare e non (o non necessariamente) gli elementi probatori a carico del dipendente; dunque, il fatto che il procedimento ed il processo penale possano avere consentito l’acquisizione di ulteriori elementi probatori, oltre ad essere del tutto eventuale, non rende difettoso l’atto di riapertura per la sola circostanza che esso si limiti appunto a richiamare i fatti di cui alla prima contestazione; non è poi vero che l’eventuale assenza di elementi nuovi derivanti dal procedimento e processo penale sia da considerare prova dell’assenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare e, soprattutto, che ciò comporti la decadenza da esso per superamento dei termini riguardanti la sua conduzione.

La decisione di sospendere il procedimento disciplinare è un fatto discrezionale ma deve avvenire entro i paletti definiti dalla legge
La Cassazione ha già chiarito in passato come la sospensione del procedimento disciplinare costituisca scelta ampiamente discrezionale della P.A., da esercitarsi certamente sulla base dei parametri di cui all’art. 55- ter, d.lgs. 165/2009, la cui violazione non intercetta tuttavia un interesse meritevole di tutela e non è causa di nullità, trattandosi di misura che è non è di disfavore per l’incolpato (Cass. 7 giugno 2016, n. 11628), assicurandogli anzi maggiori garanzie ed una maggiore accuratezza degli accertamenti (Cass. 15 aprile 2021, n. 15464), sicché l’invalidità si ha soltanto quando la sospensione stessa sia disposta al di fuori di qualunque effettiva relazione fattuale rispetto alle circostanze oggetto del procedimento penale.

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