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Docente in assegnazione provvisoria: non ha garanzia per confermare la sede l’anno successivo

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Il docente in AP non ha alcuna garanzia per riconfermare la stessa scuola l’anno successivo. Il movimento si dispone in base a precedenze e punteggio

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola primaria di ruolo dal 2015. L’anno scorso ho chiesto e ottenuto il trasferimento in una scuola diversa dalla mia in modalità di assegnazione provvisoria. Vorrei sapere come devo procedere ora. Io vorrei proseguire a lavorare nella scuola dove ho lavorato quest’anno e non quella dove avevo la titolarità, che domanda devo fare? Quale modulo devo compilare? La scuola dove ho lavorato è in provincia di Bergamo, mentre quella di titolarità è in provincia di Milano

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale per il quale è indispensabile possedere i requisiti indicati nel CCNI

Quali requisiti

I requisiti necessari per presentare domanda di AP sono indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, dove si chiarisce quanto segue:

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

– ricongiungimento al genitore

Assegnazione provvisoria, può essere richiesta ogni anno

Il docente in possesso di uno dei requisiti necessari, ad eccezione dei neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, che sono sottoposti al vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità, in base al quale oltre a non poter partecipare alla mobilità per cinque anni, non possono chiedere neanche assegnazione provvisoria o utilizzazione, può presentare domanda di AP ogni anno scolastico.

Non esiste alcun limite al numero di volte che un docente può chiedere e ottenere assegnazione provvisoria, così come non c’è alcuna conseguenza sulla titolarità. L’unica conseguenza per il docente che ottiene assegnazione provvisoria è la perdita del punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità.

Il docente in AP non ha diritto alla conferma della stessa scuola

Il docente in assegnazione provvisoria, se ha sempre i requisiti necessari, può, quindi, chiedere lo stesso movimento annuale l’anno successivo esprimendo preferenza per la stessa scuola dove desidera ritornare.

Non ha, però, diritto alla conferma della stessa scuola, in quanto parteciperà al movimento in base al punteggio per esigenze di famiglia e a eventuali precedenze.

Se ci saranno altri docenti con maggiore diritto a chiedere la medesima scuola questa non potrà essere assegnata alla nostra lettrice malgrado sia la scuola in cui presta servizio in AP nel corrente anno scolastico.

Se, invece, la nostra lettrice sarà la docente con maggior diritto ad ottenere il movimento richiesto nella scuola e in tale sede risulterà sempre una cattedra disponibile per l’intero anno scolastico, potrà facilmente ottenere AP nella stessa scuola

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