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Docente in anno di prova e permesso matrimonio. Le indicazioni

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In occasione del matrimonio, il docente interessato può fruire di 15 giorni di permesso retribuito. Modalità fruizione e validità giorni ai fini dell’anno di prova.

Ipotesi CCNL 2019/21

Premettiamo che, in data 14 luglio 2023, è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNL 2019/21 tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola). Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.

Relativamente al permesso che spetta ai docenti a tempo indeterminato in occasione del matrimonio, il riferimento è sempre l’articolo 15/3 del CCNL 2007 (per i docenti a tempo determinato, invece, il riferimento sarà il prossimo nuovo CCNL):

Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

In occasione del matrimonio, dunque, al personale docente (e ATA):

  • spettano 15 giorni di permesso retribuito;
  • i 15 giorni vanno fruiti consecutivamente;
  • i 15 giorni si possono fruire partire da una settimana prima del matrimonio oppure entro i due mesi successivi al matrimonio stesso;
  • i 15 giorni non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente che dal 1° settembre p.v. sarà in anno di prova. Il 9 dicembre 2023 mi sposerò con rito civile. Poiché secondo il calendario scolastico dell’IC già reso noto dal DS, 8 e 9 dicembre saranno giorni di sospensione delle attività didattiche, come ci si regola in questo caso con il conteggio dei giorni di congedo matrimoniale? Avendo intenzione di chiedere la settimana prima del matrimonio, posso farla partire dal giorno precedente i festivi e quindi dal 7 dicembre (che è un giovedì) andando a ritroso quindi sino al giovedì 30 novembre? I giorni di congedo matrimoniale sono conteggiati come assenze nel computo dei 120 gg di attività per la validazione dell’anno di prova?

Rispondiamo alla lettrice che, come detto sopra, il congedo in occasione del matrimonio può essere sicuramente fruito a partire da una settimana prima dell’evento e, essendo lo stesso (congedo) non frazionabile, eventuali giorni festivi ricadenti all’interno dello stesso vanno computati nei 15 giorni, come ha chiarito l’ARAN: “In caso di matrimonio, il relativo periodo di permesso, essendo infrazionabile e quindi necessariamente continuativo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso”. Alla luce di tale orientamento, riteniamo che la nostra lettrice non possa far iniziare il congedo il 30 novembre, in quanto non si tratterebbe di una settimana prima ma di più di sette giorni: la data di riferimento da cui far partire il permesso, infatti, è sempre quella del matrimonio, per cui deve essere il 2 dicembre. Quanto alla validità dei giorni di permesso ai fini del servizio, come sopra riportato, il periodo di congedo per matrimonio è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio, tuttavia, ai fini del superamento dell’anno di prova, non può essere computato né nei 180 giorni di servizio né nei 120 (rientranti nei predetti 180 giorni), come leggiamo e come si evince dall’articolo 3, commi 2 e 3, del DM 226/2022:

2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Dunque, i giorni di congedo sono esclusi esplicitamente dal calcolo dei 180 giorni (nel contratto si parla di permesso di 15 giorni e non di congedo, ma non vanno computati comunque, come possiamo leggere anche in delle FAQ dell’UST di Brescia), mentre nei 120 di attività didattiche rientrano i giorni effettivi di insegnamento e quelli impiegati a scuola per tutte le attività finalizzate al migliore svolgimento dell’attività didattica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consigli di classe, collegi docenti, riunioni di dipartimento, colloqui con i genitori – incontri programmati per l’intera classe – incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova incontri di formazione).

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