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Docente in ruolo a tempo indeterminato in anno di prova: domanda per GPS per posto titolarità? Non serve

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Il docente di ruolo, che deve ancora superare l’anno di prova, può presentare domanda per le GPS, tuttavia non serve. Ecco perché.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di ruolo (A22) in anno di prova e sono in attesa di svolgere il colloquio finale. Non ho titoli per accedere ad altre classi di concorso/tipologie di posto. Posso presentare domanda per le GPS? Mi conviene farlo in attesa dell’esito dell’anno di prova? 

Rispondiamo alla lettrice che può sicuramente farlo, tuttavia serve a ben poco, perché non può accettare supplenze per la classe di concorso di titolarità, com’è consapevole la lettrice stessa, e perché, qualora non superasse l’anno di prova (ricordiamo che l’anno di prova, per mancato superamento, si può ripetere una sola volta), sarebbe dispensata dal servizio (la dispensa arriva se non si supera nemmeno la seconda volta). Siamo certi, comunque, che la lettrice supererà l’anno di prova e quindi otterrà la conferma in ruolo.

Spieghiamo il perché della risposta, indicando i relativi riferimenti normativi.

D.lgs. 297/94: dispensa dal servizio

Così leggiamo nell’art. 439 del D.lgs. 297/94:

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Dunque, in caso di mancato superamento dell’anno di prova (che, ribadiamo, in tal caso si può ripetere una sola volta), si è dispensati dal servizio oppure, se trattasi di docenti provenienti da altro ruolo (ad esempio nel caso di passaggio di ruolo), si è restituiti al ruolo di provenienza.

OM 88/2024: dispensati non possono accedere alle GPS

L’art. 6, comma 2, dell’OM 88/2024 indica coloro i quali non possono partecipare alla procedura di inserimento in GPS, tra cui:

c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso
o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

Dunque, l’OM, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 439 del D.lgs. 297/94 (Testo Unico), dispone che non possono inserirsi nelle GPS i docenti dispensati dal servizio per mancato superamento dell’anno di prova. L’impossibilità di inserirsi riguarda la sola classe di concorso/posto relativamente alla quale è stata disposta la dispensa.

Il citato art. 6/2 riguarda le domande di inserimento in GPS, mentre il successivo art. 14/4 riguarda gli aspiranti che sono già inclusi e che hanno eventualmente ottenuto una supplenza:

I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Dunque, quanto detto sopra per il primo inserimento vale anche per gli aspiranti già inclusi che, se dispensati dal servizio per mancato superamento dell’anno di prova, vanno depennati dalla graduatoria, più precisamente dalla GPS relativa alla classe di concorso per cui è stata disposta la dispensa. In caso gli interessati abbiano ottenuto la supplenza, il contratto è risolto e il servizio prestato non è valido ai fini giuridici (nel caso descritto, oltre che dalle GPS si è depennati anche dalle GI e dalle GaE, se ivi inclusi).

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, per il docente di ruolo in anno di prova, l’inserimento in GPS per la medesima classe di concorso di titolarità è in pratica vano, perché:

  • se supera l’anno di prova, non potrà accettare supplenze sulla medesima classe di concorso/tipologia di posto;
  • se non supera l’anno di prova, non potrà inserirsi in GPS e, se già incluso, sarà depennato.

NB: quanto detto per i docenti assunti direttamente in ruolo 

Domande GPS

Ricordiamo che le domande per le GPS si possono presentare sino al prossimo 10 giugno, tramite il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. ECCO L’AVVISO 

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

QUI TUTTE LE INFO PER LA COMPILAZIONE E IL NOSTRO VIDEO TUTORIAL COMPLETO

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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