Docente immesso in ruolo nel 2020/21: ha vincolo quinquennale sia se assunto da GaE che da concorso
Il vincolo quinquennale interessa tutti i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico. La normativa non prevede distinzioni
Una lettrice ci scrive:
“Sono insegnante entrata in ruolo a.s. 2020/21 nella scuola dell’Infanzia nella provincia di Monza col concorso regionale del 2019. Posso chiedere assegnazione provvisoria o eventuale trasferimento terminato l’anno di prova, per ricongiungimento familiare (ho una figlia di 6 anni) dato che vivo a Brescia e viaggio tutti i giorni?”
I docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 sono interessati dal vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità
Questo vincolo temporale interessa tutti i docenti neo-immessi qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione.
Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo è il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il vincolo quinquennale impedisce qualsiasi movimento
Il vincolo quinquennale, come esplicitato nella succitata normativa, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Conclusioni
La risposta alla nostra lettrice è quindi negativa .
Non essendo beneficiaria di alcuna precedenza tra quelle che prevedono una deroga al vincolo quinquennale, non potrà chiedere assegnazione provvisoria prima di aver completato il quinquennio di permanenza nella scuola di titolarità
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