Docente immesso in ruolo da concorso 2020 dopo 31 agosto 2024 può accettare supplenza. Come si valuta anno con “decorrenza giuridica”
Il docente immesso in ruolo dopo il 31 agosto da GM pubblicate prima di tale data assumerà servizio il 1° settembre 2025. E nel frattempo?
Immissioni in ruolo dopo il 31/o8
Per l’a.s. 2024/25, riguardo alle immissioni in ruolo effettuate dopo il 31 agosto, è necessario fare una distinzione tra:
- graduatorie pubblicate entro il 31 agosto;
- graduatorie dei concorsi PNRR 2023 pubblicate dopo il 31 agosto.
Infatti, ai sensi del DL n. 71/2024, per il solo a.s. 2024/25, le immissioni in ruolo ordinarie possono concludersi entro il 31 dicembre 2024, attingendo dalle GM dei concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre. Si tratta di una misura straordinaria, posta in essere al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui tutte le info utili sulle immissioni in ruolo dalle predette GM 2023
In vista del quesito cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sulle immissioni in ruolo dopo i 31 agosto, attingendo da graduatorie pubblicate entro tale data, e dunque graduatorie non PNRR.
Immissioni in ruolo dopo il 31/08 da GM pubblicate prima
Così leggiamo nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25:
Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.
Dunque, i docenti individuati per il ruolo dopo il 31 agosto 2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data:
- saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
- prenderanno servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
- all’atto dell’individuazione avranno assegnata solo la provincia di titolarità;
- otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25; per il corrente anno scolastico le domande sono state presentate tra il 26 febbraio e il 16 marzo 2024).
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Faccio parte di una GM pubblicata prima del 31/08/2024, (precisamente quella dell’ordinario 2020) e mi chiamano dopo tale data per il ruolo. Mi viene assegnata la provincia quest’anno e poi devo fare domanda di mobilità, con assegnazione sede dall’A.S. 2025/2026. Chiarissimo. Ma la domanda è: Quest’anno dove lavoro? Gps? Non mi è chiaro questo passaggio. E poi, decorrenza giuridica vuol dire che parte già quest’anno il primo dei 3 anni di blocco prima di poter chiedere il trasferimento? Spero di essere stato chiaro. Attendo cordiale risposta.
Come detto sopra e come afferma correttamente il lettore, lo stesso prenderà servizio in ruolo – nella scuola ottenuta tramite mobilità – il 1° settembre 2025, da quando avrà la decorrenza economica della nomina, mentre quella giuridica partirà dal 1° settembre 2024. Per il corrente anno scolastico, lo stesso potrà lavorare – a livello scolastico – solo tramite supplenze da GPS, GI o interpelli.
Potrebbe anche svolgere altra attività lavorativa, in attesa di assumere servizio dal 2025/26.
Decorrenza giuridica della nomina: cosa significa?
Quanto al significato della decorrenza giuridica della nomina, vuol dire che l’interessato è considerato giuridicamente di ruolo dal 2024/25 con la conseguenza che, ad esempio, l’anno in questione sarà valutato nelle procedure di mobilità nonché nella graduatoria interna di istituto, nella maniera seguente: se non è stato prestato alcun servizio, l’anno in questione è valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio (e nella graduatoria interna di istituto) che in quella a domanda; se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio (e nella graduatoria interna di istituto); se il servizio è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 6 punti nella mobilità d’ufficio (e nella graduatoria interna di istituto).
Relativamente al vincolo triennale, considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, non è richiesto lo svolgimento di un servizio effettivo ma si dispone che il docente è tenuto a rimanere per tre anni scolastici nella scuola di assunzione decorrenza, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, l’anno di decorrenza giuridica dovrebbe rientrare nel computo del triennio. Attendiamo comunque un apposito chiarimento da parte del MIM.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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