Mobilità, docenti in ruolo da concorso straordinario con retrodatazione al 2020: quando saranno liberi dal vincolo triennale?

Mobilità docenti anno scolastico 2022/23: come si conteggia in caso di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo. Il caso più numeroso è quello dei docenti assunti da concorso straordinario DD n. 510 del 23 aprile 2020 nella scuola secondaria, dei quali circa ventimila hanno avuto la retrodatazione al 1° settembre 2020.
Una lettrice ci scrive:
“Sono stata assunta con data giuridica 1/09/2020 ma rientro nel gruppo di docenti assunti da concorso straordinario svolto tra il 2020 e il 2021 quindi effettivamente io ho preso servizio nella scuola assegnata il 1 settembre 2021. Non mi è chiaro se il vincolo per richiedere il trasferimento per me è di 5 o di 3 anni e soprattutto se questo tempo io lo devo contare partendo dal 2020 o dal 2021”
I docenti assunti in ruolo dall’a.s. 2020/21 in base a specifica normativa sono sottoposti ad un vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità, vincolo la cui durata è stata modificata con il Decreto Legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis).
La nuova ipotesi di Contratto sottoscritta dal sindacato CISL prevede delle ulteriori modifiche. I docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21 già da quest’anno possono presentare domanda di mobilità anche interprovinciale.
Cosa stabiliva la norma precedente
Le disposizioni precedenti al decreto sostegni-bis, rappresentate dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94 (come novellato dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019), prevedevano che “i docenti assunti in ruolo dall’a.s. 2020/21 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità”
Risultano esclusi da tale vincolo i docenti in esubero o soprannumeri e quelli di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento o meglio aggiornamento periodico nelle GaE.
Si tratta di un vincolo temporale che si applica a tutti i docenti indipendentemente dalle graduatorie e dalle procedure di assunzione.
Cosa stabilisce la norma attuale
La durata del vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, viene modificata e ridotta da un quinquennio ad un triennio nell’art.58, comma 2 – lettera f) del Decreto Legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, dove si stabilisce quanto segue:
f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” [….]
Il citato comma 3, quindi, viene modificato e deve essere letto nella seguente maniera :
«A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità [….]”
Cosa prevede la nuova Ipotesi di Contratto
Il nuovo Contratto ha ripreso la suddetta normativa ma ha derogato al vincolo triennale e permesso la possibilità di presentare la domanda.
Ma i docenti assunti dal 2021/22 con retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020 non sono assimilabili ai docenti assunti dal punto di vista sia giuridico che economico dal 1° settembre 2021.
Calcolo del vincolo con retrodatazione giuridica della nomina in ruolo
Anche per i docenti che, come la nostra lettrice, sono stati immessi in ruolo dal concorso straordinario 2020 con retrodatazione giuridica al 01/09/2020 ed effettiva assunzione in servizio il 1 settembre 2021 sarà possibile presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/23.
Il calcolo del triennio – per chi non otterrà il trasferimento richiesto o non lo richiederà – va rapportato a quanto stabilito nella normativa citata, in cui si parla di “anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità”, quindi il triennio decorre dall’anno scolastico di effettivo servizio che è il 2021/22.
A confermarcelo il segretario nazionale UIL Scuola Prof. Paolo Pizzo durante il question time di Orizzonte Scuola dedicato alle domande di mobilità per l’anno scolastico 2021/22.
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