Docente ha ottenuto passaggio di ruolo nel 2024/25 ma è insoddisfatto: entro il 15 aprile può presentare domanda per il vecchio ruolo

I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2024/25 possono chiedere la restituzione al ruolo di provenienza. Cosa deve contenere la domanda e a chi va indirizzata.
Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Passaggio di ruolo 24/25
I summenzionati docenti, ossia coloro i quali hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2024/25, stanno svolgendo il loro primo anno di servizio nel nuovo ruolo.
Ai sensi del DM n. 226/2022, disciplinante il periodo di formazione e prova dei neoassunti, in attuazione dell’art. 13 del D.lgs. 59/2017, i docenti in esame stanno seguendo le attività relative al predetto periodo (a meno che non si tratti di un passaggio di “ritorno”) e saranno poi valutati dal comitato di valutazione nonché dal dirigente scolastico che emetterà motivato provvedimento di superamento o meno dell’anno di prova.
Evidenziamo che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, lo stesso può essere ripetuto una sola volta.
Restituzione al ruolo di provenienza
Cosa può fare un docente che non è soddisfatto nel nuovo ruolo e vorrebbe ritornare al vecchio?
Può chiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell’art. 515 del D.lgs. 297/94, secondo quanto disciplinato dall’art. 7/4 del CCNI 2025/28. Ne abbiamo parlato in CCNI mobilità 25/28: chi è “scontento” del passaggio di ruolo può chiedere di tornare a quello di partenza. Quando, come e dove
Tenuto conto delle disposizioni sopra citate e come già scritto nel summenzionato articolo:
- si può essere restituiti – a domanda – al ruolo di provenienza;
- la restituzione al ruolo di provenienza avviene nell’ambito della provincia di precedente titolarità;
- la restituzione ha effetto dall’a.s. successivo a quello della richiesta;
- la domanda di restituzione va presentata al Dirigente preposto all’USR entro i termini e le modalità che saranno indicati nell’annuale OM sulla mobilità;
- la domanda si può presentare soltanto nel primo anno di servizio, coincidente con il previsto periodo di formazione e prova;
- il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità, all’esito delle operazioni della mobilità medesima;
- il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza sui succitati posti può essere disposto a condizione che l’interessato non presenti domanda né di trasferimento né di passaggio;
- il docente restituito al ruolo di provenienza assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso;
- la restituzione in esame non è possibile in mancanza di posti vacanti e disponibili.
Termini presentazione domanda
Come detto sopra, termini e modalità di presentazione della domanda di restituzione al ruolo di provenienza (che – ribadiamo -si può presentare solo nel primo anno di servizio nel nuovo ruolo) sono indicati nell’OM che disciplina la mobilità per l’a.s. 2025/26. Nello specifico, nell’art. 3/4 dell’OM n. 36/2025:
Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI 2025, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.
Dunque, la domanda va inoltrata:
- all’USR/UST della provincia di precedente titolarità;
- per via telematica, ad esempio, tramite PEC;
- entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (termine uguale per i docenti di tutti i gradi di istruzione).
Considerato che il succitato termine ultimo di comunicazione al SIDI è fissato dall’OM succitata al 30 aprile 2025, le domande di restituzione al ruolo di provenienza vanno presentate entro il 15 aprile 2025.
Quanto ai moduli domanda, gli interessati possono informarsi con l’USR/UST di interesse per sapere se abbiano o meno predisposto un apposito modello. Viceversa, potranno produrre domanda indicando i seguenti dati essenziali:
- anagrafici e di recapito;
- ruolo di attuale titolarità (quello ottenuto con il passaggio);
- a.s. scolastico in cui si è ottenuto il passaggio (ossia per il 2024/25);
- ruolo di precedente titolarità;
- provincia di precedente titolarità;
- eventuale dichiarazione di non aver presentato domanda di mobilità per l’a.s. 25/26 (la mancata presentazione della domanda non è un requisito per presentare la richiesta restituzione al ruolo, tuttavia quest’ultima è disposta solo se non si è presentata la domanda di mobilità predetta).
Se la richiesta di restituzione è accolta, l’interessato prenderà servizio nel “vecchio” ruolo (di provenienza) nella precedente provincia di titolarità (che può essere anche la stessa se il passaggio di ruolo è avvenuto nella stessa) il 1° settembre 2025. Viceversa, resterà nell’attuale ruolo.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).