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Docente GaE: ho aggiornato anche graduatoria di istituto, ma quando devo presentare legge 104?

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La legge 104/1992 non dà titolo alla riserva di posti, bensì alla priorità nella scelta della sede e la richiesta dei relativi benefici si avanza nella domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze.

Graduatorie ad esaurimento

Le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) 2024/25 – 2025/26, disciplinate dal DM n. 37/2024, sono ancora in corso di svolgimento, dopo la presentazione delle domande da parte degli interessati, ossia i docenti già inclusi e quelli depennati per non aver aggiornato le graduatorie nei bienni/trienni precedenti, entro il 15 marzo u.s.

Nelle domande sono stati dichiarati eventuali preferenze, nonché titoli e servizi conseguiti dopo il 4 aprile 2022 – termine ultimo di presentazione delle domande relative al precedente aggiornamento – ed entro il 15 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle domande biennio 2024/26) ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro il 4 aprile 2022. I docenti, che chiedono il reinserimento in seguito al depennamento per mancato aggiornamento, aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

Prima fascia graduatorie di istituto

Gli aspiranti inclusi in GaE, come sappiamo, hanno diritto all’inclusione nella prima fascia delle graduatorie di istituto, scegliendo le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intendono essere presenti per il suddetto biennio. Gli aspiranti, come si legge nel decreto 37/2024, sono inseriti nella prima fascia delle GI secondo la gradazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. La procedura è in corso di svolgimento e gli interessati possono presentare domanda sino al prossimo 13 maggio. La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento www.inpa.gov.it oppure all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Attenzione alla scelta della provincia, soprattutto ai fini dell’eventuale inclusione in GPS

Priorità scelta sede

Come detto all’inizio, nell’assegnazione delle supplenze da GaE (e da GPS), determinati candidati hanno diritto a scegliere la sede con priorità, secondo quanto previsto dalla legge 104/92. Ai sensi di tale legge, richiamata annualmente nella circolare sulle supplenze, la priorità nella scelta della sede spetta, nell’ordine, agli aspiranti di cui:

  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili);
  4. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

La priorità nella scelta della sede, si applica a condizione che l’aspirante rientri nel contingente di nomina. Rientrando nel contingente (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio), l’interessato eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In pratica, il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Ricordiamo che la produzione della documentazione e della certificazione attestante il beneficio, nonché la richiesta per fruirne avvengono in sede di presentazione della domanda di partecipazione alle supplenze, quella che si presenta in estate e in cui si esprimo le 150 preferenze, e non nelle istanze di inserimento e/o aggiornamento (di GaE e GPS).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Salve sono inserita in Gae prima fascia ho recentemente fatto trasferimento di provincia ed in questi giorni aggiornato le graduatorie di istituto. Né ora né prima durante il cambio di provincia ed aggiornamento Gae mi ha fatto inserire i titoli di Riserva tipo 104 quando si potrà inserire e come grazie.

La lettrice usa il termine Riserva in riferimento alla legge n. 104/1992 che permette di fruire della priorità nella scelta della sede. La legge che garantisce il diritto alla riserva di posti è la legge n. 68/99, riserva che va invece dichiarata (come gli altri titoli di riserva dovuti ad altre disposizioni legislative), nelle domande di inserimento e/o aggiornamento (di GaE e GPS). Considerata la legge citata dalla lettrice e la sua affermazione secondo cui ancora non sia riuscita ad inserire il titolo, presumiamo che si riferisca alla priorità nella scelta della sede. La richiesta e la documentazione per fruire della priorità in parola, come detto sopra, va presentata nell’istanza che si inoltrerà, in estate, ai fini dell’assegnazione delle supplenze. Per la fruizione del beneficio, la lettrice dovrà compilare l’apposita sezione della domanda ove allegherà anche la prevista documentazione (fermo restando che rientri in una delle sopra indicate categorie).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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