Mobilità 2017 post La Buona Scuola, docente chiede Sicilia ma viene trasferita in Toscana. Era sbagliato? Ecco cosa ha detto la Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza del 10 gennaio 2024, ha espresso due principi in ambito trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, nonché sul ruolo della contrattazione collettiva.
La vicenda
Una donna, dopo essere stata assunta come docente di ruolo nella scuola pubblica nell’a.s. 2015/16 nell’ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015, in esito alla fase C di tale piano e quale iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, ha poi presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017, indicando come prima preferenza l’Ambito Sicilia e altre preferenze su ambiti della stessa Regione e venendo tuttavia assegnata all’Ambito Toscana. Avendo intrapreso la via giudiziaria, la questione approda sui banchi della Sezione Lavoro della Cassazione.
Il ruolo dei contratti collettivi sulla mobilità
Secondo la Cassazione la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l’altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare rispetto a un medesimo anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse. Dal combinato disposto degli artt. 40, c. 1, d. lgs. n. 165/2001, 462, c. 7 e 470, c. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 si trae l’evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione, in un senso o nell’altro, degli interessi che possono venire a contrapporsi.
L’insindacabilità delle scelte contrattuali
Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Nel caso esaminato, la contrattazione e l’ordinanza ministeriale a essa collegata avevano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse, talora un altro, in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti. La Cassazione ha escluso che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure sono emersi tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude altresì che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità.
Le distinzioni nella mobilità
La Cassazione ha inoltre aggiunto che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità. Da ciò deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi. Se anche quindi al candidato della fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso a una fase antergata, prevale comunque la scelta della contrattazione di assicurare priorità all’una o all’altra fase. Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato.
I principi affermati
La Cassazioni ha quindi affermato due principi generali:
- “In tema di trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, alla contrattazione collettiva – cui l’art. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, e gli artt. 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell’attribuzione dei posti – sono rimesse scelte di merito e tecniche attraverso le quali resta regolato l’assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento; tali scelte non sono sindacabili, se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge oppure realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli”.
- “In tema di trasferimento territoriale del personale scolastico, chi contesti le decisioni assunte dal Ministero ha l’onere di agire allegando l’inadempimento che assume essersi verificato rispetto agli obblighi discendenti dalle regole (primarie, di contrattazione collettiva o di ordinanze ministeriali) che governano le corrispondenti procedure, nonché l’effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall’affermato inadempimento datoriale ed a fronte di ciò spetta al Ministero (o ai candidati controinteressati) dimostrare che l’inadempimento così denunciato non sussiste”.