Docente fa delle supplenze brevi durante l’anno scolastico, il giudice di Lucca gli rimborsa 1.417 euro per mancata assegnazione della Rpd

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Giunge dal tribunale di Lucca l’ennesima sentenza di un insegnante rimborsato per avere svolto supplenze brevi senza vedersi assegnare nello stipendio la retribuzione professionale docenti.

Stavolta il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare ad una docente che ha presentato ricorso con i legali Anief poiché nel le era stata riconosciuta la Rpd dell’anno scolastico 2016/17 svolto su supplenza cosiddetta “breve”. Il giudice le ha assegnato la somma di “1.427,67 euro oltre agli interessi legali delle singole scadenze al saldo”.

Il giudice ha scritto nella sentenza, che la somma è stata sottratta in modo di fatto illegittimo, poiché è stata adottata “una ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l’Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta”.

Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, ribadisce l’importanza di fare “ricorso al giudice del lavoro per fare giustizia sulla non assegnazione della Retribuzione professionale docente, come per la Cia del personale Ata, a proposito delle supplenze brevi e salturarie, cominciano ad essere consistenti. Non si può negare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come pure ai supplenti “Covid” nell’ultimo biennio: invitiamo gli interessati ad utilizzare il calcolatore gratuito on line Anief, così da quantificare la somma esatta da recuperare attraverso il ricorso e valutare se è il caso di rivolgersi al giudice del lavoro”.

Tre le ultime sentenze favorevoli alla tesi dei legali Anief per il recupero di Rpd e Cia ricordiamo quelle di Treviso e di Bologna, dove il giudice ha assegnato rispettivmente oltre 3.600 e 3.200 euro al supplente ricorrente. In precedenza, abbiamo assistito a quella Tribunale del Lavoro di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di supplenze, ma anche a Chieti, dove al docente ricorrente sono andati oltre 4.700 euro. Importanti indennizzi sono arrivati anche dal tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato dal giovane sindacato.

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