Docente escluso da GPS per titolo conseguito all’estero. Si pronuncia il Tar

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Un ricorrente esponeva di essere stato ingiustamente escluso dai c.d. elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per l’a.s. 2021/2022. In particolare, venivano emessi nei sui confronti i provvedimenti impugnati nel ricorso, disponendo la ripubblicazione della graduatoria espungendo parte ricorrente e decretando quindi l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I fascia della provincia di riferimento. Si pronuncia positivamente il TAR del Lazio con sentenza N. 08152/2022 che ora commentiamo.

La questione
Veniva denunziata, in ricorso, tramite il proprio difensore, l’illegittimità di tali provvedimenti, in quanto l’ATP avrebbe errato nell’interpretazione della normativa riguardante gli elenchi aggiuntivi e comunque avrebbe emesso un provvedimento non motivato e basato, esclusivamente, sulla non provata invalidità del titolo vantato dal ricorrente. Tuttavia, a parere del ricorrente, dalla normativa riguardante le graduatorie in parola non risulterebbe che i soggetti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021, siano inibiti alla spendita di tale titolo ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi né che tale titolo debba essere considerato non valido. In sede cautelare il TAR accoglieva la domanda incidentale del ricorrente e l’amministrazione resistente ottemperava a detta pronunzia, reinserendo il ricorrente nella I fascia delle GPS. Per il TAR dunque il ricorso è fondato e va accolto.

Molteplici i provvedimenti del TAR sull’abilitazione all’estero
Sul tema oggetto dell’odierno contenzioso la sezione, afferma il TAR de Lazio, ha emanato molteplici sentenze (cfr. per tutte TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10411 del 9 ottobre 2021) in cui è stato chiarito che i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero e che risultino in attesa del riconoscimento del titolo hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie GPS. La ragione di tale costante giurisprudenza è da rinvenire nella disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS, che risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi.
Non sono subentrate modifiche normative
Non sono sopravvenute modifiche a tali regole né è possibile una interpretazione delle norme applicabili che vada nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.
Sul punto, va altresì rilevato come l’art. 59, co. 4, del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
La disposizione, dunque, conferisce continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi (cfr. sempre TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10411 del 9 ottobre 2021).

Si rischia di penalizzare a causa dei ritardi dell’amministrazione docenti che non hanno alcuna responsabilità
La ratio del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in maniera contraria al diritto eurounitario i richiedenti a causa dei ritardi dell’amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti, o ai relativi dinieghi, nei tempi previsti dalla normativa.

Si tratta di garantire il principio di autoresponsabilità
Rimane fermo che l’inserimento dei richiedenti nelle predette graduatorie si fonda sul principio di autoresponsabilità per cui in caso di successivo mancato riconoscimento del titolo gli stessi dovranno essere depennati dai menzionati elenchi. E nel caso in cui il riconoscimento preveda misure compensative dovrà valutarsi la circostanza ai fini dell’individuazione del termine a partire dal quale può ritenersi completato l’iter per il riconoscimento del titolo e quindi l’inserimento nelle graduatorie. In ogni caso, l’O.M. n. 60 del 2020 disciplina compiutamente le c.d. GPS con riferimento ai soggetti abilitati/specializzati all’estero e, come accennato, ha previsto la possibilità di iscrizione con riserva nella prima fascia delle stesse, nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento del titolo.

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