Docente e secondo lavoro da dipendente privato: serve il part time

Al fine di svolgere un secondo lavoro dipendente, il docente interessato deve chiedere il part-time a scuola e non al privato.
Incompatibilità
I docenti, come tutti i dipendenti pubblici, hanno il dovere di esclusività della prestazione lavorativa nei confronti della PA, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 3/1957 e dal D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. Pertanto, sono soggetti al regime cosiddetto delle incompatibilità. Sono comunque previste delle eccezioni, per cui è possibile svolgere determinate attività, previa autorizzazione del DS, ovvero superare il regime delle incompatibilità richiedendo un part-time con prestazione lavorativa sino al 50%.
In linea generale possiamo distinguere tra:
- incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta);
- incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico;
- attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS, quali: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; partecipazione a convegni e seminari; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
Incompatibilità assolute
Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:
- esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
- tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
- svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica
Docenti in part-time
I docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50%, come sopra accennato, sono esclusi dal regime delle incompatibilità, per cui possono svolgere le attività sopra elencate. Gli stessi docenti, però, sono tenuti a comunicare al dirigente scolastico (come da CCNL 2016/18) l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:
- l’attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
- che l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono dipendente di una società privata a tempo indeterminato con contratto part time 30 ore settimanali. Ho conseguito il titolo di insegnante di sostegno per la Scuola dell’ Infanzia e a breve mi specializzerò come insegnante di sostegno per la Scuola Primaria. Mi piacerebbe sapere se ho la possibilità di svolgere il lavoro di insegnante continuando a lavorare presso l’azienda in cui sono dipendente. Lavorando 30 ore settimanali, quante ore potrei lavorare nella scuola?
Il lavoro da dipendente privato è incompatibile con l’insegnamento, a meno che il lettore non chieda e ottenga a scuola il part-time con prestazione lavorativa sino al 50%. Quindi il ragionamento da fare è l’inverso: no part-time presso l’azienda privata, ma a scuola. Solo in tal caso (part-time con orario sino al 50%), potrà svolgere l’attività di insegnamento e quella di dipendente privato. Evidenziamo che, ai fini della concessione del part-time, nel caso di docenti di scuola dell’infanzia e primaria vanno seguiti determinati criteri di cui abbiamo parlato in questo articolo.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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