Docente diventa sovrannumerario per accorpamento di alcune classi, cosa accade
Organico docenti a.s. 2021/22, cosa succede in caso di contrazione di ore in fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto. Differenza con docente perdente posto sull’organico di diritto.
Organico di diritto a.s. 2021/22
Il Ministero, con la nota n. 13520 del 29 aprile 2021, ha fornito indicazioni e istruzioni operative in merito alla costituzione dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2021/22, comprendente complessivamente:
- 106.179 posti di sostegno
- 620.623 posti comuni
- 50.202 posti destinati al potenziamento
Nella medesima nota si forniscono indicazioni anche in merito all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, adeguamento dovuto a un eventuale aumento o decremento del numero di iscritti rispetto alla previsione risultante dalle iscrizioni effettuate nel mese di gennaio (per il 2021/22, le iscrizioni sono state effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021).
In caso di decremento del numero di alunni si modifica “in peius” il rapporto alunni/classi, determinando una contrazione di ore e una situazione di soprannumero totale o parziale del/i docente/i coinvolto/i. La nota succitata ricorda come procedere in tal caso per ridefinire il rapporto alunni/classi, mentre il CCNI 2019/22 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie indica come agire nei confronti del/i docente/i coinvolto/i.
Nota
Nella nota n. 13520/2021, in particolare nel paragrafo dedicato all’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, leggiamo quanto segue:
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti …
L’accorpamento delle classi, in caso di diminuzione del numero degli alunni, dunque, va effettuato sulla base di quanto previsto dal DPR 81/09 e comporta naturalmente una contrazione di ore che coinvolge i docenti della scuola interessata.
Cosa accade nel caso in cui un docente venga a trovarsi, a causa di quanto detto sopra, in soprannumero parziale (in caso si perdano solo ore) o totale (in caso si perda un posto/cattedra interi)?
CCNI 2019/22 utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
La risposta al suddetto quesito è fornita, come detto sopra, dal CCNI 2019/22 relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Nello specifico è l’articolo 5, comma 8, del Contratto a disciplinare la fattispecie in esame, prevedendo quanto di seguito indicato:
- i docenti di tutti i gradi di istruzione (compresi i docenti di sostegno) che si trovino nella condizione sopra illustrata, ossia che vengano a trovarsi in soprannumero totale o parziale a seguito della riduzione del numero delle classi (o di alunni per gli insegnanti di sostegno) in organico di fatto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità;
- l’utilizzazione avviene prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, in subordine, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale gli interessati siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
- in mancanza delle disponibilità succitate, l’utilizzazione avviene sul potenziamento dell’offerta formativa;
- l’impiego su posti di sostegno è possibile solo in mancanza di docenti di ruolo o aspiranti a supplenza specializzati o che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del summenzionato contratto;
- l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta;
- l’utilizzazione su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
Il medesimo articolo 5/8, infine, prevede che il dirigente scolastico possa disporre l’utilizzazione su classe di concorso affine o su posto di sostegno anche di un docente diverso da quello individuato come soprannumerario, previo consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero. Ciò al fine di un impiego ottimale delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica.
Si evidenzia che il docente in soprannumero in organico di fatto può sempre chiedere di partecipare alle operazioni di utilizzazione presentando la relativa domanda entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’individuazione del docente soprannumerario in organico di fatto è effettuata sulla base dell’allagato 2 al sopra citato CCNI “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo” e delle puntualizzazioni di cui all’articolo 1, comma 6, del CCNI.
Differenza con docente soprannumero in organico di diritto
Il docente soprannumerario sull’organico di diritto, individuato in base alla graduatoria interna di istituto redatta entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità (per quest’anno entro il 28 aprile u.s.):
- perde la titolarità nella scuola dall’a.s. 2021/22 (a meno che non presenti domanda condizionata e venga riassorbito nella predetta scuola, qualora si liberi un posto nel corso dei movimenti);
- presenta domanda di mobilità (domanda condizionata o meno) ovvero non presenta domanda e viene trasferito d’ufficio;
- al termine dei movimenti avrà una scuola di titolarità per l’a.s. 2021/22 (eccetto i casi di esubero provinciale).
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Il docente soprannumerario sull’organico di fatto:
- resta nella scuola di titolarità per l’a.s. 2021/22 (a meno che non presenti domanda di utilizzazione);
- potrebbe mantenere la titolarità nella scuola anche per l’a.s. 2022/23, qualora la scuola incrementi il numero di iscritti;
- potrebbe essere dichiarato perdente posto per l’a.s. 2022/23, qualora la scuola non incrementi il numero di iscritti e sia ultimo nella graduatoria interna di istituto.