Docente diffonde davanti a scuola volantini ritenuti di contenuto offensivo. Licenziamento legittimo? Intervengono i giudici

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Un docente veniva licenziato dopo alcune sanzioni disciplinari e ricorreva in Tribunale per dichiarare l’illegittimità del provvedimento espulsivo e delle sanzioni. Con sentenza la Corte d’Appello in riforma della decisione resa dal Tribunale di primo grado rigettava la domanda proposta dal docente avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità tanto delle due sanzioni conservative quanto della finale espulsiva irrogate presso la scuola ove operava. Si pronuncia la Cassazione con sentenza 3133/23.

Le contestazioni del docente

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla tempestività dell’ultima contestazione disciplinare per violazione dei termini previsti per l’avvio del procedimento sanzionatorio. Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità della sanzione della sospensione dall’insegnamento per non essere il mancato rispetto del minimo etico nelle relazioni interpersonali cui fa riferimento la Corte territoriale tra le causali legittimanti l’irrogazione di tale sanzione. Con un terzo motivo questioni sulle prove testimoniali.

Diffondere volantini ingiuriosi a scuola è illecito disciplinare

Venendo all’esame dei formulati motivi, affermano i giudici, nel caso in commento è a dirsi come il primo ed il secondo motivo,  devono ritenersi infondati, risultando, quanto al primo motivo, la contestazione poi sfociata nella sanzione espulsiva del tutto tempestiva, atteso che intendendo l’Amministrazione sanzionare la reiterazione degli episodi di volantinaggio di fogli a contenuto ingiurioso, intento non contestato dal ricorrente che si limita ad invocare a fronte della continuazione della condotta illecita una sanzione più blanda, non tenendo conto della recidiva – la contestazione ,come inviata, a seguito della relazione della dirigente scolastica volta a sollecitare l’avvio di un procedimento disciplinare a fronte del perseverare del docente in quel comportamento, esclude ogni tardività, mentre, quanto al secondo motivo, la mancanza di specificità della prima contestazione che ha poi dato luogo alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del docente risulta priva di consistenza , rientrando il rispetto del minimo etico nei rapporti interpersonali nell’ampia casistica di cui all’art. 92, lett. h) del CCNL di comparto cui ha fatto riferimento la Corte territoriale. Il terzo motivo, di contro, conclude la Corte, deve ritenersi inammissibile, rigettando pertanto il ricorso.

Dunque se si persevera in comportamenti ritenuti come sanzionabili, il fatto che il primo episodio possa essere stato sanzionato con atto meno grave, non significa che la seconda sanzione possa essere altrettanto meno grave, stante il principio anche della recidiva della condotta.

Occorre osservare, invero, che l’articolo 92 richiamato dalla Cassazione  rientra nella sezione riferita al personale ATA. L’articolo 92 del CCNL scuola lettera h, afferma che durante l’orario di lavoro, ( il dipendente deve) mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni.

Sussiste invero il codice di condotta, che va osservato da tutti i dipendenti pubblici, ivi inclusi i docenti, il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. La violazione di questi obblighi di cui al Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comporta sanzioni disciplinari che dovranno armonizzarsi con quanto previsto dal Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del 1994 ( il T.U. della scuola).

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