Docente dichiarato perdente posto oltre i termini : presenta domanda cartacea di trasferimento decidendo se condizionarla o no

Il docente perdente posto può presentare domanda di trasferimento condizionata o volontaria. Solo nel primo caso la domanda potrà essere annullata
Una lettrice ci scrive:
“Sono insegnante di scuola primaria risultata perdente posto, ho deciso di non condizionare la domanda per trasferirmi, preciso che non ho presentato domanda entro aprile. Una mia collega ha ottenuto il ruolo da quota 100 e si è venuto a liberare un posto. La mia domanda è stata annullata anche se avevo specificato la volontà di partecipare al movimento di domanda, e sono stata reintegrata in organico. Mi è stato detto che avrei dovuto presentare la domanda di mobilità entro aprile solo così avrei potuto partecipare ai trasferimenti. Non ho ben capito, perché alcuni siti dicono che avrei dovuto partecipare ai trasferimenti pur liberandosi un posto , non avendo condizionato la domanda”
Il docente dichiarato soprannumerario nel corrente anno scolastico, oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità, quindi dopo il 21 aprile 2020, termine ultimo fissato dall’Ordinanza ministeriale per la Mobilità 2020/21, può presentare domanda di trasferimento in forma cartacea, in sintonia con quanto prevede il CCNI
Docente perdente posto: quale tempistica per presentare domanda cartacea
I docenti individuati come perdenti posto vengono riammessi nei termini per la presentazione del modulo domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, quindi entro il 21 aprile nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline, l’eventuale nuova domanda inviata in forma cartacea come docente soprannumerario, sostituisce integralmente quella precedente.
Domanda cartacea: può essere condizionata o volontaria
Il docente dichiarato perdente posto che decide di presentare domanda cartacea può scegliere liberamente se condizionare o meno la domanda.
Se l’insegnante in soprannumero è interessato a rimanere nella scuola di titolarità ed intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. In questo caso, quindi, la domanda di trasferimento presentata viene annullata.
Se, invece, il docente in soprannumero è interessato comunque a partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente partecipa comunque al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, la sua domanda di trasferimento non doveva essere annullata in quanto non risulta condizionata.
Non condizionando la domanda la docente ha, infatti, espresso la volontà di essere trasferita a prescindere dalla possibilità di un nuovo posto disponibile che si dovesse liberare nel corso della mobilità.
Quanto le è stato detto, in relazione al fatto che avrebbe dovuto presentare la domanda di mobilità entro aprile per poter partecipare al movimento volontario, non è corretto.
La sua domanda, infatti, non doveva essere annullata se lei, non condizionandola, ha risposto affermativamente al seguente quesito, presente nel modulo nella sezione “Docente soprannumerario”:
“Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
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