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Docente di sostegno trasferita su scuola richiesta nella stessa tipologia di posto: quando potrà partecipare di nuovo alla mobilità?

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Il trasferimento su una scuola richiesta comporta il vincolo triennale per tutti i docenti. Per la successiva mobilità bisogna superare il triennio

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di sostegno nella primaria che ha ottenuto, in questo anno scolastico 2023/2024, il trasferimento territoriale sulla prima scuola espressa nelle preferenze. Ho superato il vincolo quinquennale sul sostegno e vorrei passare al posto comune nella stessa scuola di titolarità (considerando che la classe cui sono assegnata è la quinta e non c’è pertanto la questione continuità). Posso presentare domanda di mobilità professionale da sostegno a posto comune nella stessa scuola o sono sottoposta al vincolo triennale? Se la risposta è negativa, posso chiedere l’utilizzazione su posto comune?

Il trasferimento su preferenza analitica determina per il docente che ottiene il movimento richiesto il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta. Non sarà possibile, quindi, partecipare alla mobilità nel triennio successivo, per cui il docente non potrà chiedere trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo sia nella tipologia di posto di titolarità che su altra tipologia.

Lo stesso discorso vale nel caso indicato dalla nostra lettrice, titolare sul sostegno, che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologiadi posto.

Vincolo quinquennale per docente di sostegno

I docenti di sostegno sono tenuti a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dal loro trasferimento da posto comune a sostegno o dall’immissione in ruolo sul sostegno.

Nel calcolo del quinquennio, che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, si considera anche l’anno scolastico in corso.

Mobilità per docente di sostegno

Il docente titolare sul sostegno, nel vincolo quinquennale, può partecipare alla mobilità, in assenza di altri vincoli temporali, solo per posti sul sostegno

Il docente titolare sul sostegno, che ha superato il vincolo quinquennale, può partecipare alla mobilità, in assenza di altri vincoli temporali, sia per posti su materia che per posti sul sostegno

Nel caso della nostra lettrice, che ha superato il vincolo quinquennale, questa possibilità è condizionata dal trasferimento ottenuto in una scuola richiesta analiticamente, movimento che determina, per lei, il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità ottenuta.

La docente, quindi, non potrà partecipare alla mobilità per un triennio, sia per materia che per sostegno

Conclusioni

La docente potrà, quindi, chiedere il movimento che le interessa soltanto dopo aver superato il vincolo triennale nella scuola come docente titolare sul sostegno.

Superato il triennio potrà chiedere il trasferimento su materia nella scuola di titolarità e parteciperà al movimento in base al punteggio, senza alcuna precedenza anche se chiede la scuola in cui è già titolare.

Se non risulterà soprannumeraria come docente di sostegno, non potrà chiedere neanche utilizzazione da sostegno a posto comune, in quanto la normativa prevede questa possibilità, anche per il docente non perdente posto, soltanto per il movimento inverso da posto comune a sostegno

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