Docente di sostegno senza conoscenze specialistiche specifiche per il figlio, famiglia chiede un cambio. Possibile farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Una famiglia ha impugnato il provvedimento con cui sono stati assegnati i docenti alle classi presso il quale era iscritto il loro figlio . Oltre ciò chiedevano il diritto del minore ad ottenere la nomina di un insegnante di sostegno specializzato nella disabilità di cui era affetto, a conoscenza delle metodologie comportamentali eventualmente reclutato tramite canali alternativi alle graduatorie provinciali per le supplenze. Si pronuncia il CDS con sentenza 10081/23 del 24 novembre 2023 .

Il fatto

I ricorrenti deducevano in particolar modo che l’insegnante di sostegno assegnato in base al provvedimento impugnato non fosse in possesso delle conoscenze specialistiche necessarie per interagire con soggetti affetti dalla patologia diagnosticata al loro figlio.

Il TAR che aveva respinto il ricorso della famiglia deduceva che la specializzazione per il sostegno di cui era in possesso l’insegnante assegnato al minore costituiva requisito sufficiente a soddisfare le sue esigenze di inclusione scolastica. nati, che si ribadisce essere indispensabili per trattare la disabilità certificata nel caso di specie. Viene, nel caso in commento, contestato al riguardo che per la patologia sofferta dal proprio figlio richiederebbe delle tecniche particolari che integrerebbero «le conoscenze specifiche» in grado sole di consentire «l’efficace ed ottimale espletamento» della funzione di integrazione scolastica demandata all’insegnante di sostegno, «proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare», come stabilito nel precedente della VI sezione di questo Consiglio di Stato, sentenza dell’11 ottobre 2018, n. 5851.

Quando si può ottenere il cambio dell’insegnante di sostegno?

Se si contesta la preparazione del docente di sostegno non ritenuto idoneo alla casistica dello studente, bisogna provare la non adeguatezza del docente rispetto alla disabilità dello studente.

Questo il sunto del CDS nella sentenza in commento. I giudici citano il caso di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, dell’11 ottobre 2018, n. 5851. Il principio espresso nel precedente in questione, secondo cui a fronte del suo carattere polivalente la specializzazione in questione può rivelarsi in concreto non sufficiente per specifiche disabilità, postula un accertamento di tipo casistico. Ebbene, se nella fattispecie in allora controversa l’accertamento in concreto si era risolto a sfavore dell’amministrazione scolastica – in relazione ad soggetto non vedente e il docente di sostegno assegnato non era specializzato nella scrittura Braille e in altre tecniche riconosciute necessarie per l’apprendimento – nel caso oggetto del presente contenzioso la medesima verifica conduce ad esiti opposti, per l’assenza di elementi sufficienti a ritenere non adeguata rispetto alla disabilità del figlio dei ricorrenti la formazione specialistica dell’insegnante ad esso assegnato con il provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Non spetta solo alla scuola garantire il diritto allo studio dei ragazzi disabili

Alle considerazioni finora svolte, afferma nelle sue conclusioni, il CDS, va aggiunto che l’integrazione scolastica con soggetti opera in un quadro in cui l’assistenza a questi ultimi è innanzitutto assicurata sul piano sanitario e socio-assistenziale dal Sistema sanitario nazionale. Sul punto va quindi sottolineato che con specifico riguardo ai disturbi dello – l’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) include «le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche». In secondo luogo per l’integrazione scolastica è previsto il concorso degli enti locali con gli interventi previsti dal citato art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado. Risulta dunque sfornito di fondamento normativo l’assunto secondo cui il compito di integrazione dell’alunno con disabilità farebbe esclusivo carico all’amministrazione scolastica, che nel caso di specie non avrebbe assolto alla propria funzione.

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