Docente di sostegno: se ha superato il vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità su posto comune

Il docente titolare sul sostegno che ha superato il quinquennio può partecipare alla mobilità per posto comune. Come si conteggia il quinquennio
Un lettore ci scrive:
“Sono un maestro entrato in ruolo nel 2014-2015 su posto di sostegno che ha richiesto trasferimento presso altra scuola del medesimo comune di Roma ma su posto comune.
Ho incluso il conteggio dell’anno corrente per essere al di fuori del vincolo quinquennale. Nella lettera di notifica ricevuta dall’Ufficio Scolastico Provinciale non mi è stato riconosciuta la possibilità di richiedere il posto comune perché considerato ancora nel quinquennio. Posso richiedere una rettifica? Se sì, a quale articolo di legge posso fare riferimento?”
Il docente titolare sul sostegno ha l’obbligo di rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo o di trasferimento da posto comune a sostegno
Questo obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze indicata nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI sulla mobilità.
Docenti di sostegno e mobilità
I docenti titolari sul sostegno possono in ogni caso partecipare alla mobilità, ma sono tenuti a rispettare regole diverse a seconda che abbiano superato o meno il vincolo quinquennale
Docenti nel vincolo
Possono partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno.
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo sempre sul sostegno deve rimanere per cinque anni sul sostegno nel nuovo grado di titolarità. Con il passaggio di ruolo, quindi, il computo del quinquennio ricomincia
Docenti fuori dal vincolo
Possono partecipare alla mobilità sia per posti sul sostegno che per posto comune
Computo del quinquennio
Nel computo del quinquennio si considera anche l’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e si valuta anche l’anno in corso.
Il riferimento normativo è l’art.23 comma 8 del CCNI, dove si dispone quanto segue:
“ Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso”
Conclusioni
I docenti per i quali il corrente anno scolastico 2018/19 rappresenta il quinto anno sul sostegno hanno, quindi, superato il vincolo quinquennale e hanno i requisiti per partecipare alla mobilità su posto comune.
Il nostro lettore aveva, quindi, il diritto di presentare domanda di trasferimento su posto comune e, se nella notifica ricevuta, il non accoglimento della richiesta è motivato dal non superamento del vincolo quinquennale, se non ci sono altre motivazioni che ignoriamo, l’Ufficio Scolastico Provinciale ha commesso un errore
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