Docente di sostegno e vincoli temporali dopo mobilità: dal prossimo anno potrebbero essere due
Dal prossimo anno scolastico il docente di sostegno che ottiene trasferimento o passaggio dovrà considerare due vincoli temporali. Vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnante della scuola secondaria di primo grado e vorrei porre due quesiti:
1) Passando da materia al sostegno si è soggetti anche al vincolo triennale su sede oltre che a quello quinquennale?
2) Chi ha già superato il vincolo quinquennale sul sostegno e si sposta, sempre rimanendo sul sostegno, è soggetto al vincolo triennale su sede?”
Nel corrente anno scolastico l’unico vincolo temporale esistente è quello quinquennale per gli insegnanti titolari sul sostegno.
Dal prossimo anno scolastico si aggiunge un nuovo vincolo che interesserà tutti i docenti che parteciperanno alla mobilità ottenendo il movimento in una scuola richiesta con preferenza analitica o anche con preferenza sintetica se si tratta del distretto sub-comunale o del comune di titolarità.
Nell’anno scolastico 2019/20 si parlerà, quindi, di vincolo quinquennale per i docenti di sostegno e di vincolo triennale per tutti coloro che saranno soddisfatti nella mobilità alle condizioni previste nel CCNI, sia titolari sul sostegno che su posto comune/materia
Due vincoli temporali per gli insegnanti di sostegno
I docenti titolari sul sostegno, che partecipano alla mobilità 2019/20 e ottengono trasferimento o passaggio, rischiano , per il prossimo anno scolastico, di essere sottoposti contemporaneamente ai due vincoli temporali, uno sulla tipologia di posto e uno sulla nuova scuola di titolarità.
Vincolo quinquennale
Il vincolo quinquennale, previsto nell’art.23 comma 7 del CCNI, interessa tutti i docenti immessi in ruolo sul sostegno o trasferiti sul sostegno da posto comune/materia e comporta la permanenza per almeno un quinquennio su questa tipologia di posto, a far data dalla decorrenza dell’immissione in ruolo o del trasferimento
Vincolo triennale
Il vincolo triennale, previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI, interessa i docenti che partecipano alla mobilità 2019/20, sia territoriale che professionale, con domanda volontaria e ottengono la titolarità in una scuola, richiesta con preferenza analitica.
Nello stesso modo sono sottoposti al vincolo triennale i docenti che ottengono trasferimento o passaggio nel comune di titolarità mediante preferenza sintetica sul distretto sub comunale o sul comune di titolarità
Questi docenti non potranno, quindi, presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, anche se nell’anno scolastico 2019/20 supererà il vincolo quinquennale sul sostegno, se otterrà il movimento richiesto e si troverà nelle condizioni previste dal contratto per l’applicazione del vincolo triennale, non potrà comunque chiedere trasferimento o passaggio, sia sul sostegno che su posto comune/materia, in quanto, come stabilito nel CCNI “non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”
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