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Docente di ruolo può iscriversi in terza fascia graduatorie ATA?

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Graduatorie terza fascia ATA: il docente di ruolo potrebbe iscriversi e accettare supplenze? La normativa non prevede la casistica di una aspettativa apposita per svolgere una supplenza nel profilo ATA.

Buongiorno, vorrei chiedere se un docente di ruolo può fare domanda per l’inserimento in terza fascia delle graduatorie ATA, come assistente amministrativo. In caso affermativo, gli anni di servizio come docente gli valgono punteggio? Grazie

di Giovanni Calandrino – gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente):

“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

  1. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

Il personale docente può quindi accettare solo rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Non si fa nessun riferimento a incarichi a tempo determinato per le qualifiche di personale ATA.

Pertanto l’aspettativa appena enunciata non è utilizzabile per le supplenze ATA come del resto l’aspettativa ai sensi dell’art. 18 (altra esperienza lavorativa) del nostro contratto poiché incompatibile.

Dunque, seppure la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA non sia esclusa a priori per il personale docente di ruolo, ne consegue che per  accettare la supplenza si dovrebbe avviare il licenziamento dal ruolo docente.

Purtroppo non è possibile portare avanti insieme le due carriere.

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