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Docente di ruolo può avere un lavoro estivo con ritenuta d’acconto o partita Iva?

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È possibile per il docente svolgere altro lavoro durante la chiusura estiva della scuola? Per gli insegnanti della scuola pubblica è possibile avere un doppio lavoro estivo, eventualmente con ritenuta d’acconto o con partita IVA? È da tenere presente che il docente di ruolo, essendo un dipendente pubblico, deve rispettare tutta una serie di incompatibilità lavorative.

Per gli insegnanti della scuola pubblica è possibile avere un doppio lavoro estivo, eventualmente con ritenuta d’acconto o con partita IVA? È da tenere presente che il docente di ruolo, essendo un dipendente pubblico, deve rispettare tutta una serie di incompatibilità lavorative. Rispondiamo ad una lettrice che ci scrive:

Buongiorno, avrei bisogno di avere un chiarimento sono un’insegnante di Scuola dell’Infanzia di ruolo.
Nei due mesi di chiusura estiva avrei bisogno di lavorare come animatrice in un villaggio è possibile lavorare con ritenuta d’acconto ( quindi come lavoro occasionale) o con contratto occasionale/stagionale una cosa così? O attraverso partita IVA? Grazie della vostra gentile risposta.

Doppio lavoro estivo

Un’insegnante di ruolo nei mesi estivi, pur essendo le attività didattiche sospese, è pur sempre assunta dalla pubblica amministrazione e, per questo, soggetta alle incompatibilità di altro lavoro.

Il tema della incompatibilità per i dipendenti pubblici è molto complesso e disciplinato da una normativa frammentaria che pone il lavoratore davanti a molti dubbi.

Nel momento che un’insegnante sottoscrive il proprio rapporto di lavoro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) dichiara di non avere un altro lavoro e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità. L’incompatibilità in questione può essere assoluta (come nel caso di lavoro presso altri soggetti pubblici o privati con contratto subordinato o come l’esercizio di attività di impresa, professionale o commerciale.

Per altre attività lavorative, invece, l’incompatibilità è relativa, ovvero mitigata dalla possibilità di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento alla propria amministrazione (nel caso del docente l’autorizzazione deve essere richiesta al dirigente scolastico) a patto che l’attività non vada ad influenzare lo svolgimento del proprio lavoro istituzionale e che non venga svolta nell’orario lavorativo.

Possono essere autorizzate attività temporanee e occasionali che, proprio per la mancanza di abitualità, non vanno ad interferire con l’impiego abituale. L’attività, inoltre, non deve essere in conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza, deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio stesso.

Da tenere presente, inoltre, che seppur interrotta l’attività educativa nei mesi estivi,  le ferie devono consentire al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche per affrontare un nuovo anno di lavoro e, quindi, l’autorizzazione potrebbe venire negata per evitare uno scarso rendimento (da affaticamento) nell’anno scolastico successivo.

In ogni caso per poter svolgere altra attività, deve presentare richiesta di autorizzazione al suo dirigente scolastico che è tenuto alla risposta entro 30 giorni. In mancanza di una risposta ci si ritiene autorizzati in base al principio di silenzio/assenso. Una volta ottenuta l’autorizzazione, poi, è scelta del lavoratore se lavorare con ritenuta d’acconto o con partita IVA.

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