Docente di ruolo ottiene i 30 CFU: mobilità, assegnazione provvisoria, utilizzazione. Tutte le possibilità per insegnare nella nuova classe di concorso

L’utilizzazione può essere chiesta solo da docenti che si trovano in determinate condizioni relative alla loro titolarità ovvero alla tipologia di posto richiesta.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un insegnante di scuola primaria da 20 anni quest’anno ho ottenuto i 30cfu per la classe di concorso A018 a febbraio vorrei chiedere la mobilità dalla primaria alla secondaria di secondo grado sulla stessa provincia. Se non dovessi ottenerla posso chiedere l’utilizzo stessa provincia su A018? I posti per utilizzo disponibili sono solo al 31 agosto o anche 30 giugno? Per quanti anni posso chiedere utilizzo senza perdere titolarità? Grazie per l’attenzione, resto in attesa
Il nostro lettore, avendo acquisito l’abilitazione per la classe di concorso e avendo ormai superato l’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità, può chiedere il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado.
Qualora non ottenesse il suddetto passaggio, potrebbe chiedere – più che l’utilizzazione – l’assegnazione provvisoria, fermo restando il possesso dei previsti motivi (li riportiamo di seguito). In tal caso, la richiesta sarebbe aggiuntiva al grado di titolarità: quindi il lettore dovrebbe presentare domanda di assegnazione per la primaria ed anche per la secondaria di secondo grado, per la A-18 (per richiedere un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, oltre ai motivi richiesti, è necessario aver superato l’anno di prova). In tal caso, precisiamolo, vengono dapprima effettuati i movimenti relativi allo stesso grado/classe di concorso/tipo di posto e poi quelli relativi ai titolari in altro grado, classe di concorso o tipo di posto.
Riguardo all’utilizzazione, precisiamo che, in linea generale, può essere chiesta dai docenti in soprannumero o esubero, dai titolari di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto di sostegno nonché dai titolari su posto comune nella scuola primaria che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua sempre alla primaria (di seguito riportiamo tutte le categorie di personale che possono chiedere l’utilizzazione). Inoltre, per chiedere l’utilizzazione in altro grado è necessario che la classe di concorso/posto dell’interessato sia in esubero ovvero che sia in esubero l’interessato stesso (si ha l’esubero quando nella provincia di titolarità vi sono più docenti che posti nell’organico dell’autonomia).
In riferimento alle altre domande poste, rispondiamo che:
- le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie vengono effettuate sui posti in organico di fatto (al 30 giugno) e, qualora ve ne sia disponibilità, su quelli in organico di diritto/organico dell’autonomia (al 31 agosto);
- riguardo agli anni di utilizzazione non è previsto alcun limite dopo il quale si perde la titolarità (la perdita della titolarità riguarda gli incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21).
In definitiva, il nostro lettore:
- potrà chiedere l’assegnazione provvisoria, in presenza dei richiesti motivi, anche per l’A-18; in tal caso, la richiesta è aggiuntiva a quella per la scuola primaria. Sottolineiamo che la persona cui ricongiungersi (motivo per cui chiedere l’assegnazione, eccetto che per i docenti che abbiano gravi motivi di salute) deve risiedere nella provincia richiesta da almeno tre mesi dalla data ultima di presentazione delle domande di assegnazione e utilizzazione;
- potrà chiedere l’utilizzazione anche per la A-18, qualora vi sia in esubero nella scuola primaria – posto comune – a livello provinciale ovvero sia in esubero lo stesso lettore;
- non perderebbe la titolarità in caso di più anni svolti in utilizzazione (al riguardo non c’è alcun limite);
- potrà essere soddisfatto nel movimento sia su posti al 30 giugno sia su posti al 31 agosto.
Per completezza, riportiamo di seguito chi può chiedere l’assegnazione provvisoria e chi l’utilizzazione, ricordando che nulla vieta la presentazione di entrambe le domande, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Assegnazione provvisoria: motivi
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Chi può chiedere utilizzazione
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
Le risposte ai quesiti
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