Docente di ruolo nelle GPS: quali supplenze può accettare

Per partecipare alle supplenze su sostegno senza titolo da graduatoria unica incrociata (GUI), si deve essere inclusi una GPS posto comune. A tal fine, il docente di ruolo non può inserirsi in quella relativa alla classe di concorso/posto di titolarità.
GUI
I docenti inclusi nelle GPS di posto comune, nel momento in cui presentano l’istanza per partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto (quella in cui possono esprime sino a 150 preferenze), possono indicare di voler concorrere anche per i posti di sostegno, confluendo nella graduatoria unica incrociata.
Per l’assegnazione dei posti:
- di scuola dell’infanzia e primaria, la GUI corrisponde a quelle di posto comune, nel rispetto delle previste fasce e punteggi;
- di scuola secondaria, la GUI si costituisce facendo confluire nella medesima i docenti appartenenti alle varie classi di concorso, ciascuno secondo la miglior collocazione di fascia e con il maggior punteggio (le GUI sono naturalmente distinte per il primo e il secondo grado).
Non sono previsti particolari requisiti se non quello di essere inclusi in una GPS di posto comune. Si ricorre alle GUI, come sappiamo, nel caso in cui non sia possibile assegnare le supplenze ai docenti specializzati della prima fascia GPS sostegno nonché ai non specializzati della seconda fascia GPS sostegno.
All’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS, com’è noto, possono concorrere anche i docenti a tempo indeterminato, inclusi in graduatorie diverse da quelle del ruolo di titolarità, considerato che non è previsto che gli stessi possano accettare supplenze nella medesima classe di concorso/posto di titolarità.
Supplenze docenti ruolo
Nello specifico, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21:
- il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
A quanto detto si deve aggiungere che l’accettazione delle suddette supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e il superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dall’art. 3/3 del DM 158/2024.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono un’insegnante di ruolo posto comune nella scuola primaria. Nel 2026 vorrei iscrivermi alle gps per accettare una supplenza su sostegno alla primaria. Non avendo la possibilità di iscrivermi in gps seconda fascia sostegno (non ho maturato le 3 annualità sul sostegno), posso iscrivermi in gps prima fascia posto comune, per poi accettare supplenza su sostegno da gps incrociate? Vi ringrazio per l’attenzione
Come detto, per partecipare alle supplenze da GUI si deve essere inclusi in una GPS di posto comune (infatti le GUI vengono costituite solo nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze). Inoltre, considerato che i docenti di ruolo possono accettare supplenze su tipologie di posto, classi di concorso e gradi di istruzione diversi da quelli di titolarità, rispondiamo alla lettrice che non è possibile inserirsi per la classe di concorso/posto afferente al ruolo di titolarità e poi partecipare all’assegnazione delle supplenze da GUI. Ciò, d’altra parte, è confermato dai decreti dei vari ATP di depennamento dei docenti a tempo indeterminato dalle GPS corrispondenti al ruolo di titolarità (non possono essere invece cancellati dalle altre GPS). Così leggiamo, tra gli altri, nel decreto dell’ATP di Roma del 19/08/24:
CONSIDERATO che l’art. 47 del C.C.N.L. 2019/2021 – Comparto scuola dispone che “il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”;
RILEVATO che i docenti inseriti nell’allegato elenco, risultano inseriti in GPS per la medesima classe di concorso e/o tipo di posto ove risultano attualmente in ruolo;
…
DISPONE
L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Roma, valevoli per il biennio 2024-2026, per le classi di concorso indicate, dei docenti riportati negli Allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).