Docenti di ruolo, ore in più oltre le 18: quando vanno pagate fino al 31 agosto e quando fino al 30 giugno

Il pagamento delle ore eccedente l’orario di cattedra può essere fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, dipende dall’organico
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante a tempo indeterminato di Matematica, quest’anno (come è già successo) ho una cattedra da 20 ore prevista nell’organico di diritto, dove risultano altre cattedre di 18 h. Non sarebbe peraltro possibile formulare diversamente le cattedre (3 h al triennio 4 h al biennio) distribuendo diversamente le ore. La segreteria mi ha preparato un contratto per ore eccedenti non istituzionali, fino al 30 giugno Vorrei sapere se è corretto, visto che la cattedra è stata istituita nell’organico di diritto, non dovrebbero essere pagate fino ad agosto? Qual è la normativa di riferimento?”
Le ore eccedenti il normale orario di cattedra devono chiaramente essere retribuite e il dilemma che spesso interessa i docenti riguarda la tempistica in relazione alla data fino alla quale spetta la retribuzione delle ore eccedenti
Retribuzione fino al 30 giugno o fino al 31 agosto?
Le ore eccedenti possono essere retribuite fino al 30 giugno o fino al 31 agosto in base alla tipologia di cattedra e alla sua presenza nell’organico come cattedra con più di 18 ore.
Se la cattedra, supponiamo di 20 ore, è così costituita in organico, al docente spetta la retribuzione fino al 31 agosto, come chiarisce la nota ministeriale n.487 del 10 aprile 2020 avente come oggetto le “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”, dove, nel paragrafo “Disposizioni comuni per la scuola secondaria”, si stabilisce quanto segue:
“[…] Ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico […]”
Le ore in più rispetto alle 18, dunque, devono essere retribuite per l’intero anno scolastico, quindi, fino al 31 agosto.
Diverso è il caso delle ore eccedenti assegnate successivamente al docente dal Dirigente scolastico. In questo caso il docente lavorerà con più di 18 ore settimanali, ma queste ore aggiuntive non rientrano nella composizione della sua cattedra in organico e la loro retribuzione sarà fino al 30 giugno, come chiarisce la nota del MEF n. 32509/2016, dove si sottolinea che i contratti per l’attribuzione di ore eccedenti rispetto all’orario obbligatorio di insegnamento, devono essere stipulati con decorrenza dall’inizio effettivo delle attività didattiche, o dell’effettivo inizio della prestazione, e termine alla data del 30 giugno (termine attività didattica), ad eccezione dei contratti correlati a cattedre riguardanti ore eccedenti “istituzionali” in quanto legate a particolari costituzione di cattedre presenti nell’organico, il cui pagamento spetta fino al 31 agosto
Conclusioni
Nel caso della nostra lettrice la cattedra che le è stata assegnata è una cattedra “istituzionale” di 20 ore e come tale le spetta la retribuzione delle ore eccedenti per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 agosto
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